Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7198 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 04/03/2022), n.7198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16400-2020 proposto da:

B.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI CARBONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8384/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 11/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. B.F. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l’avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni della locale Agenzia delle Entrate in relazione al disconoscimento dei benefici fiscali “prima casa”, per aver acquistato un fabbricato, con atto per Notaio L., stipulato in data (OMISSIS), avvalendosi del beneficio fiscale che già era stato usufruito con riferimento ad un pregresso contratto di compravendita del (OMISSIS).

2. La CTP rigettava il ricorso con sentenza che veniva confermata, sull’appello del contribuente, dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale rilevava che correttamente l’Ufficio aveva disapplicato il beneficio fiscale ” prima casa” avendo il contribuente già usufruito in passato di tale agevolazione.

3. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente depositava memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo B.F. denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 131, D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, parte prima, art. 1, lett. b), nota II bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che i giudici di merito hanno errato nel disconoscere l’agevolazione, essendosi il contribuente già avvalso della riduzione fiscale, in quanto il B. era decaduto dal beneficio fiscale goduto con il precedente atto non avendo mai trasferito la residenza presso l’immobile precedentemente acquistato con l’agevolazione “prima casa”. Tale circostanza, a dire del ricorrente, consentiva che egli potesse nuovamente usufruire della riduzione dell’imposta per l’acquisto “prima casa”.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta nullità dell’impugnata sentenza, in quanto corredata da motivazione apparente e, comunque contraddittoria, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 111 Cost., e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

1.2 In accoglimento dell’eccezione sollevata dal contribuente nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., va dichiarato inammissibile il controricorso in quanto tardivamente notificato. Il ricorso e’, infatti, stato notificato in data 3 giugno 2020 e mentre la notifica del controricorso risulta essere stata effettuata il 9 ottobre 2020 oltre i termini previsti dall’art. 370 c.p.c..

2 Il primo motivo è infondato.

2.1 Il T.U. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, Parte I, art. 1, nota II bis, così come modificato dalla L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 131, comma 3, che disciplina il regime delle agevolazione prima casa stabilisce:” Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o consuntivi della nuda proprieta, dell’usufrutto, dell’uso e dell’ambientazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:…. c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo, ovvero di cui alla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 1, al D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, alla L. 31 dicembre 1991, n. 415, art. 3, comma 2, al D.L. 21 gennaio 1992, n. 14, art. 5, commi 2 e 3, al D.L. 20 marzo 1992, n. 237, art. 5, commi 2 e 3, e al D.L. 20 maggio 1992, n. 293, art. 5, commi 2 e 3, al D.L. 24 luglio 1992, n. 348, art. 2, commi 2 e 3, al D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all’art. 1, commi 2 e 3, al D.L. 24 novembre 1992, n. 455, art. 1, commi 2 e 3, al D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 1, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, e al D.L. 22 maggio 1993, n. 155, art. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243″.

2.2 Dalla lettura di tale norma si evince, quindi, che requisito soggettivo per ottenere il beneficio della riduzione dell’imposta è quello di non avere usufruito di una precedente agevolazione. 2.3 Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente si è avvalso del beneficio fiscale della prima casa con l’atto di acquisto del 2014 dopo che con precedente atto negoziale del 2003 aveva usufruito di identica agevolazione.

2.4 A nulla rileva, ai fini del rilevamento dell’impedimento ad ottenere un nuovo beneficio, la circostanza che il B. non sia mai andato ad abitare presso l’immobile acquistato nel 2003 ponendo in essere i presupposti per la decadenza dell’agevolazione.

2.5 Non risulta, infatti, né una formale rinuncia al beneficio fiscale da parte del contribuente, che non ha mai provveduto a versare l’imposta nella sua interezza, né l’esperimento da parte dell’Ufficio dell’azione accertatrice della decadenza del beneficio, ormai non più possibile stante il rilevante lasso di tempo trascorso dalla prima agevolazione risalente al 2003, e del recupero della differenza del tributo.

3 Il secondo motivo e’, parimenti, infondato.

3.1 Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

3.2 La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016).

3.3 Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 65, ord. n. 14927 del 15/6/2017).

3.4 Nel caso di specie la CTR con motivazione stringata ma corretta e coerente, ha dato conto della ragioni, in fatto e diritto, del rigetto dell’appello; in particolare i giudici di seconde cure hanno ribadito che il contribuente non poteva richiedere l’agevolazione fiscale avendo già usufruito della riduzione dell’imposta del registro e non avendo mai provveduto ad integrare il pagamento della differenza tra l’imposta ridotta e quella intera.

3.5 La motivazione non è inquadrabile nelle gravi anomalie argomentative sopra individuate e non integra, di conseguenza, un’ipotesi di motivazione apparente, poiché non si pone al di sotto del “minimo costituzionale” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014, cit.).

3. Il ricorso va rigettato.

4 Nulla sulle spese essendo tardivo il controricorso.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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