Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7197 del 21/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 21/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.21/03/2017),  n. 7197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25854-2015 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DELLE

MILIZIE 34 SC.II, presso lo studio dell’avvocato ROCCO AGOSTINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE BONCRISTIANO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA, in persona del Sindaco pro – tempore

G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO

D’AQUIN0, 116, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ZANELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA MAZZOCCHI.

– controricorrente –

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, con sentenza resa in data 31/3/2015, il Tribunale di Ancona ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da A.G. nei confronti del Comune di Falconara Marittima per il risarcimento del danno alla persona subito dall’attrice a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio;

che, a fondamento della decisione assunta, il tribunale marchigiano ha confermato la contrarietà del comportamento processuale della Giannella ai doveri di buona fede e correttezza, imposti alle parti del rapporto obbligatorio, al dovere di solidarietà sociale e ai principi del giusto processo ex artt. 2 e 111 Cost., avendo l’originaria attrice proposto l’odierna domanda risarcitoria (relativa alla riparazione dei soli danni alla persona) dopo aver in precedenza avanzato analoga domanda di risarcimento per la riparazione dei soli danni patrimoniali derivati dal medesimo fatto dedotto nell’odierno giudizio, così pervenendo a un’illegittima parcellizzazione del medesimo credito risarcitorio, nonostante la sufficiente consapevolezza dell’entità del proprio diritto di credito già al tempo della proposizione della prima domanda giudiziale;

che, avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione A.G. sulla base di due motivi d’impugnazione;

che il Comune di Falconara Marittima resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria;

considerato che con ordinanza n. 1252/2016 1^ Sezione Lavoro di questa Corte ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la questione relativa alla legittimità della parcellizzazione del credito attraverso la proposizione di più domande giudiziali;

che appare opportuno, ai fini della decisione, attendere la risoluzione della ridetta questione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte.

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della risoluzione della questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza della Sezione Lavoro n. 1252/2016.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA