Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7196 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. un., 30/03/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 30/03/2011), n.7196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Pres.te di sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. MERCATI

51, presso lo STUDIO LUPONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

D’ANGIOLELLA LUIGI MARIA, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

FREZZA 17, presso l’Ufficio di rappresentanza dell’Istituto stesso,

rappresentato e difeso dagli avvocati LANZETTA ELISABETTA, POLICASTRO

LUCIA, MASSIMILIANO MORELLI, per delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con procura –

e contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, C.V., N.

M., D.R.G.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

4477/2004 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TIRELLI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

Vincenzo GAMBARDELLA, il quale chiede che la Corte di cassazione a

sezioni unite voglia dichiarare la giurisdizione del giudice

ordinario.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – P.A., già dipendente dell’INPS con funzioni di avvocato coordinatore dell’ufficio provinciale della sede di Caserta e cessato dal servizio il 31 ottobre 1997, propone istanza di regolamento della giurisdizione in pendenza del giudizio da lui promosso dinanzi al T.A.R. del Lazio per impugnare gli atti e le determinazioni dell’istituto con cui, in esito alla rinnovazione della procedura concorsuale per l’accesso ai livelli differenziati di professionalità dell’area legale, conseguente all’annullamento dei precedenti atti del concorso, era stata disposta nei suoi confronti la ricostituzione del trattamento di pensione e di quiescenza, in quanto derivante da inquadramento professionale disposto in base al concorso poi annullato.

2. – Il P. riferisce che, all’esito di procedura selettiva, era stato inquadrato, con decorrenza dal 1 luglio 1990, nel secondo livello differenziato della decima qualifica professionale per l’area legale; era stato quindi collocato in pensione su sua domanda, dal 31 ottobre 1997, conseguendo il trattamento di quiescenza e di pensione connesso al predetto inquadramento professionale. Se nonchè, essendo stata intanto annullata, su ricorso di altri partecipanti, la graduatoria della predetta procedura concorsuale, l’INPS con Delib.

del 17 settembre 2002 aveva disposto la rinnovazione della selezione e, quindi, all’esito della nuova procedura e della approvazione della graduatoria, con nota del Direttore generale del 4 maggio 2005 gli aveva comunicato la collocazione in posizione non utile e la conseguente sospensione del trattamento retributivo precedentemente riconosciuto; infine, con successivi atti, l’istituto aveva disposto la riliquidazione del trattamento di quiescenza e di quello di pensione nonchè il recupero degli importi indebitamente corrisposti.

Egli aveva quindi proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ma il ricorso era stato dapprima trasposto dinanzi al T.A.R. della Campania e, quindi, rimesso per competenza dinanzi al T.A.R. del Lazio, ove, in pendenza del merito, l’istanza di sospensione da lui proposta era stata intanto respinta sul presupposto del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

3. Il ricorrente, evocando in giudizio l’INPS, nonchè la Presidenza del Consiglio e, quali controinteressati, C.V., D. R.G. e N.M., domanda che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

4. – Nessuno degli intimati, ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare il Collegio osserva che all’ammissibilità del regolamento preventivo, proposto in relazione al giudizio tuttora pendente dinanzi al T.A.R. del Lazio, non osta la pronuncia sulla giurisdizione emessa dal giudice amministrativo in sede cautelare, che la preclusione derivante da una pronuncia del giudice di merito non opera in relazione a provvedimenti meramente strumentali inidonei a configurare il giudicato (cfr., fra tanto, Cass., sez. un., n. 499 del 2002; n. 6065 del 2003);

2. – Ai fini della individuazione della giurisdizione nella controversia instaurata dal P. trova applicazione il consolidato principio, enunciato da queste Sezioni unite in analoghe controversie, secondo cui la domanda del ex dipendente di un ente pubblico soggetto alla c.d. privatizzazioni che trovi nel rapporto di impiego il proprio titolo, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo ove tale rapporto sia cessato prima del 30 giugno 1998 – data individuata quale discrimine temporale tra la giurisdizione ordinaria ed amministrativa dal D.Lgs. n. 80 del 1998 art. 45, comma 17, (attualmente, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7; – nonostante che vengano contestati provvedimenti e determinazioni emessi dall’ente pubblico in epoca successiva alla data predetta (cfr. Cass., sez. un., n. 8316 del 2010; n. 10509 del 2010; n. 1877 del 2011, ord.).

3. Alla stregua di questo principio va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, poichè nella fattispecie la controversia verte sull’inquadramento attribuito al dipendente e, perciò, attiene al rapporto di pubblico impiego, cessato in epoca anteriore al 30 giugno 1998 come riferisce lo stesso ricorrente, restando irrilevante che solo in data successiva l’Istituto datore di lavoro abbia emesso i provvedimenti ora impugnati.

4. Nulla per le spese in assenza di attività difensive delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione dell’adito giudice amministrativo. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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