Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7196 del 25/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 25/03/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 25/03/2010), n.7196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR 10, presso lo studio dell’avvocato BARUCCO FERDINANDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato UZZAU ROBERTO, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SE.A. COOP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA RE DI ROMA 8, presso lo

studio dell’avvocato BOVA GIAMPIERO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASALA LORETA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/2006 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

SASSARI, depositata il 03/03/2006 R.G.N. 72/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito l’Avvocato GIAMPIERO BOVA per delega LORETA MASALA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

La sentenza di cui si domanda la cassazione accoglie l’appello di SE.A. COOP. S.r.l. e, in riforma della decisione del Tribunale di Sassari – giudice del lavoro – n. 95 del 16.2.2005, rigetta la domanda proposta da C.D. (con ricorso per decreto ingiuntivo) per il pagamento di crediti (tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto) derivanti dalle prestazioni lavorative rese a favore della società cooperativa nel periodo (OMISSIS) – (OMISSIS).

All’esito di accoglimento dell’appello la Corte di Cagliari perviene sul rilievo che la prestazione lavorativa era stata resa in esecuzione di contratto sociale, non di lavoro subordinato, e che il C.C.N.L. 1.4.1992 per i soci lavoratori di cooperativa non era applicabile in difetto di iscrizione della società alle organizzazioni stipulati e di comportamenti significativi della volontà di regolare il rapporto secondo la disciplina del detto contratto.

Il ricorso di C.D. si articola in due motivi; resiste con controricorso la SE.A.CO OP. S.r.l..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso è denunciato vizio di motivazione in relazione all’esclusione dell’applicazione del c.c.n.l. delle cooperative sociali, che riconosce il trattamento di fine rapporto anche al socio lavoratore, sebbene nelle buste paga fosse riportato l’accantonamento e restando del tutto ingiustificato il convincimento del giudice del merito secondo cui tale accantonamento aveva finalità soltanto contabili e previdenziali; anche la ritenuta irrilevanza agli stessi fini della corresponsione della tredicesima mensilità del 1992 (inserita in busta paga) non era sorretta da idonee argomentazioni.

La Corte giudica il motivo infondato.

Premesso che la ricorrente non insiste, salvo un fugace accenno contenuto nel corpo delle argomentazioni che illustrano il motivo, nella tesi che la cooperativa avrebbe riconosciuto l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, la critica all’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito non può essere condivisa.

La sentenza impugnata prende in considerazione tutti i fatti rilevanti acquisiti alla causa e li valuta nel senso che non comprovavano che la società avesse di fatto dato applicazione al CCNL, così prestandovi adesione.

Sulla 13^ mensilità, il giudice del merito rileva che soltanto nel 1992 era stata effettuata un’erogazione retributiva qualificata come tale, ma la non ripetizione valeva ad attribuirle il connotato di straordinarietà e non rivestiva il significato sostenuto dalla C..

In ordine al trattamento di fine rapporto, il giudice del merito ritiene che la dicitura apposta sulle buste paga (acc. TFR pr.) rispondeva ad esigenze puramente contabili e previdenziali, come dimostrato dall’importo degli accantonamenti, non corrispondenti a quanto sarebbe spettato a tale titolo, sicchè non poteva ritenersi significativa della volontà di applicare il contratto collettivo, considerato altresì che non si riconosceva il diritto ad altri istituti contrattuali (gratifica natalizia; scatti di anzianità) e non si poteva considerare alterata la previsione statutaria secondo cui il trattamento economico del socio lavoratore era stabilito dagli organi sociali della cooperativa.

Questa valutazione degli elementi di fatto non si colloca al di sotto della soglia della plausibilità logica del ragionamento, che segna il confine del sindacato di legittimità.

Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2099 c.c., degli artt. 1, 32, e 72 del CCNL 1.4.1992, sottoponendo alla Corte il quesito di diritto se sia applicabile l’art. 36 Cost., al soci lavoratori delle cooperative e, conseguentemente, gli istituti retributivi (13^ mensilità e t.f.r.) previsti dalla contrattazione collettiva.

Il motivo è inammissibile.

Non è stata dedotta, neanche implicitamente, l’insufficienza della retribuzione mediante le necessarie specificazioni sul trattamento ricevuto, ma sono stati chiesti due specifici emolumenti appartenenti alla categoria dei cd. istituti di retribuzione indiretta sulla base del contratto collettivo invocato (13^ mensilità e trattamento di fine rapporto).

Non sussistono, quindi, i presupposti per applicare il principio di diritto secondo cui nella domanda con cui il lavoratore abbia dedotto l’insufficienza della retribuzione ricevuta e chiesto il pagamento di quanto spettantegli in base ad un titolo determinato deve ritenersi implicita la richiesta di adeguamento della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost. (vedi Cass. 20 ottobre 1998, n. 10398; 28 agosto 2004, n. 17250).

La pretesa è quindi da considerare nuova e il giudice del merito correttamente non ha esaminato nè la questione di diritto dell’applicabilità ai soci di cooperative del principio della giusta retribuzione sancito dall’art. 36 Cost., nè, in assenza delle necessarie allegazioni, il profilo della sufficienza della retribuzione di fatto complessivamente ricevuta.

Il difforme esito dei giudizi di merito induce a compensare per l’intero le spese e gli onorari del giudizio di Cassazione per giusti motivi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa per l’intero le spese e gli onorari del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010

 

 

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