Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7196 del 21/03/2017
Cassazione civile, sez. III, 21/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.21/03/2017), n. 7196
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRO Angelo – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25887-2014 proposto da:
B.M. quale legale rappresentante pro tempore della ditta
AZIENDA AGRICOLA B.M., C.P., elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA GIOVINE ITALIA, 7, presso lo studio
dell’avvocato RICCARDO CARNEVALI, rappresentati e difesi
dall’avvocato DAVIDE IACOVOZZI;
– ricorrenti –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (già FONDIARIA SAI SPA), in persona del
suo procuratore ad negotia Dott. D.M., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio
dell’avvocato ENRICO CAROLI, rappresentata e difesa dall’avvocato
LAURA PALMIERI;
– controricorrente –
nonchè contro
CALZATURIFICIO SAMUEL & C;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FERMO, depositata il 04/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/02/2017 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con ordinanza resa in data 4/6/2014, il Tribunale di Fermo, pronunciando nella causa d’appello tra B.M., C.P., V.M., la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. e la ditta Calzaturificio V.S. & C., ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo e ha dichiarato l’estinzione del processo, essendo le parti non comparse all’udienza fissata a seguito di rinvio ex art. 309 c.p.c.;
che avverso l’ordinanza del giudice d’appello, hanno proposto ricorso per cassazione C.P. e B.M., quale legale rappresentante della ditta azienda agricola B.M., sulla base di un unico motivo d’impugnazione, illustrato da successiva memoria;
che la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ovvero, in via gradata, per il relativo rigetto;
considerato che appare indispensabile, ai fini della decisione, acquisire dalla Cancelleria Civile del Tribunale di Fermo l’integrazione del contenuto della certificazione emessa dalla medesima Cancelleria in data 10/11/2014 (acquisita agli atti del giudizio), con l’attestazione dell’eventuale avvenuta comunicazione, all’avv.to T.G., del provvedimento di rinvio della causa emesso, ex art. 309 c.p.c., dal giudice istruttore all’udienza del 29/5/2014, con la specificazione delle modalità di esecuzione di detta comunicazione.
PQM
Manda alla Cancelleria di questa Corte di richiedere alla Cancelleria Civile del Tribunale di Fermo l’integrazione del contenuto della certificazione emessa dalla medesima Cancelleria in data 10/11/2014, con l’attestazione dell’eventuale avvenuta comunicazione, all’avv.to T.G., del provvedimento di rinvio della causa emesso, ex art. 309 c.p.c., dal giudice istruttore all’udienza del 29/5/2014, con la specificazione delle modalità di esecuzione di detta comunicazione. Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017