Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7196 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 15/03/2021), n.7196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22277-2019 proposto da:

P.G., PA.GU., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GIUSEPPE FERRARI N. 11, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRA PETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI

FRANCIOSI;

– ricorrenti –

contro

PA.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE BRUNO

BUOZZI 87, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONICELLI, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3750/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/02/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il ricorso per cassazione non è stato notificato a L.P., che è stata parte del giudizio nelle fasi di merito e nei cui confronti risulta emessa la sentenza impugnata; che la ragione di tale omissione non risulta dal ricorso e nemmeno dal controricorso di Pa.Gi.;

che nessun chiarimento si rinviene nelle memorie depositate in vista dell’adunanza camerale;

che si impone, pertanto, versandosi in ipotesi di causa inscindibile, l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c..

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di L.P., da eseguirsi a cura dei ricorrenti nel perentorio termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA