Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7195 del 21/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 21/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.21/03/2017),  n. 7195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2483-2014 proposto da:

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CUFFARO, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.D., MILANO ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1886/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 27/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA ANTONELLA;

udito l’Avvocato MAGNI FRANCESCO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO che ha concluso per il rigetto;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Rilevato, che nel 1987, Z.G., nella qualità di procuratore speciale di P.F., convenne in giudizio G.D. e la compagnia assicuratrice Lloyd Internazionale, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dalla P., in occasione di un incidente stradale tra l’autovettura da lei condotta, e quella del convenuto, a seguito del quale la stessa P. riportava gravissime lesioni. Il Tribunale di Barcellona – Pozzo di Gotto, dichiarò G.D. responsabile nella misura del 10%, ravvisando il concorso di colpa della P. nella misura del 90%, per non aver rispettato il segnale di stop, e condannò il G. e la sua assicurazione a pagare la somma di Lire 47.053.548, oltre rivalutazione monetaria sull’importo di Lire 996.692. Tale sentenza venne confermata dalla Corte di appello di Messina. La Corte di cassazione accolse il ricorso proposto nell’interesse della P.. La Corte d’appello di Messina confermò la valutazione di responsabilità principale ed assolutamente prevalente della P. e di responsabilità marginale del G., equitativamente quantificata nel 10%. La Corte di cassazione accolse il ricorso proposto nell’interesse della P..

2. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 1886 del 27 dicembre 2012, ha dichiarato G.D. responsabile dell’incidente nella misura del 30% e, per l’effetto, ha condannato lo stesso G. e la Milano Assicurazioni S.p.a. (incorporante la Lloyd Internazionale S.p.a.), in solido tra loro, al pagamento nei confronti di C.R., nella qualità di procuratrice speciale della madre P.F., del 30% dell’ammontare dei danni determinati dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Cotto con la sentenza n. 157/1996.

3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione C.R., quale procuratrice speciale della madre P.F., sulla base di un unico motivo. Deposita anche memoria.

3.1 Gli intimati G.D. e Milano Assicurazioni S.p.a. non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Rilevato che la notifica del ricorso non risulta effettuata nei confronti della Milano Ass.ni e che si verte in fattispecie di cui all’art. 331 c.p.c.. Si applica pertanto il principio per cui nel caso di cause inscindibili o come nella specie – dipendenti, qualora la notificazione dell’impugnazione, proposta nei confronti di tutti i destinatari correttamente individuati ed identificati, risulti inefficace, omessa od inesistente nei confronti di taluno di costoro (ovvero non ne venga dimostrato il perfezionamento), si applica l’art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio di cui all’art. 111 Cost., sicchè il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio come, appunto, nel caso di specie. Pertanto la Corte ordina a parte ricorrente di provvedere alla notificazione del ricorso e dell’ordinanza alla Milano Ass.ni s.p.a. in giorni 60 dalla comunicazione del deposito della presente.

PQM

La Corte ordina a parte ricorrente di provvedere alla notificazione del ricorso e dell’ordinanza alla Milano Ass.ni s.p.a. in giorni 60 dalla comunicazione del deposito della presente.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, in 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA