Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7194 del 21/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 21/03/2017, (ud. 26/09/2016, dep.21/03/2017),  n. 7194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19801-2014 proposto da:

BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ALDO FONTANELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIACOMO FUSTINONI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

CREDITO BERGAMASCO;

– intimato-

avverso la sentenza n. 123/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2016 dal Consigliere Dott. ARMANO ULIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nel 1987 la Banca di Credito Bergamasco S.p.A. ha agito nei confronti della Legnami Paganoni in liquidazione Srl, società costituita da due fratelli, R. ed P.E., nonchè dalle rispettive mogli C.M. ed C.E., per sentir dichiarare la inefficacia ex art. 2901 c.c., di una pluralità di atti di compravendita dì immobili messi in atto nel periodo 30 aprile 1986 – 24 marzo 1987 dai soci della società,che si erano resi anche fideiussori nei confronti delle banche, in favore delle figlie e di società collegate al nucleo familiare. Nel giudizio intervenivano altri istituti bancari fra cui, per quello che oggi interessa, la Banca Popolare di Bergamo.

Il tribunale di Bergamo con sentenza del 30 giugno 2009 ha dichiarato,per quel che qui interessa, la ” inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti degli attori e degli interventori degli atti “elencati specificatamente in numero di quattro, lettera a-d-e, al n. 7”; ha dichiarato l’inefficacia nei confronti della Banca Popolare di Bergamo di un diverso atto di compravendita di nuda proprietà dalla madre C.E. e alla figlia P.P. relativo ad un immobile in (OMISSIS).

La Corte d’appello di Brescia con sentenza depositata il 20 gennaio 2014, ha confermato interamente la decisione di primo grado, tranne che nei confronti della Banca Popolare di Bergamo nei confronti della quale ha dichiarato inammissibile perchè nuova la domanda ex art. 2901 c.c., volta alla condanna delle parti convenute diverse da Enrica Corti al pagamento delle somme esposte a credito.

Avverso questa sentenza propone ricorso Banca Popolare di Bergamo con un articolato motivo con cui denunzia violazione ex art. 360 c.p.c,, nn. 3 e 5, in relazione all’art. 112 c.p.c..

La Banca Popolare di Bergamo ha censurato la statuizione di inammissibilità per novità della domanda di inefficacia degli atti dispositivi indicati nella lettera a-d della sentenza di primo grado compiuti dai fideiussori convenuti e conseguentemente del credito nei loro confronti in quanto domande tutte contenute nel foglio di precisazioni delle conclusioni dell’Il gennaio 2008 del giudizio di primo grado, non rinvenuto dalla Corte di Appello.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Poichè ai fini di delibare il motivo di impugnazione è necessario esaminare il fascicolo di ufficio di primo grado, peraltro già richiesto in data 21 settembre 2016.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e manda la cancelleria di sollecitare l’inoltro del fascicolo di ufficio di primo e secondo grado, già richiesto con fax del 21 settembre 2016.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

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