Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7194 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 15/03/2021), n.7194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1960-2019 proposto da:

Z.S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA

95, presso lo studio dell’avvocato FRANCO PICCIAREDDA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCIANO SAMPIETRO e

GIUSEPPE SBISA’ giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.D.P.R., F.F., domiciliati in ROMA

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e

difesi dall’avvocato MAURO VALCAREGGI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 609/2018 della CORTE d’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 31/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalla ricorrente.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Z.S.R., in data 03/02/2015 conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Trieste, D.d.P.R. e F.F., chiedendo che venisse accertata la nullità dei legati a loro favore contenuti nel testamento di Z.N., deceduta a Trieste il 22/02/2014, con conseguente subentro nella quota di costoro, quale erede in successione legittima, essendo figlia del fratello della de cuius.

L’attrice invocava l’incapacità a ricevere per testamento dei convenuti, nella loro qualità, rispettivamente, di amministratore di sostegno della de cuius e moglie del primo.

I convenuti si costituivano sostenendo la piena validità delle disposizioni testamentarie, non essendovi alcuna disposizione di legge contraria, anche in considerazione della piena capacità di intendere e di volere della de cuius e dell’inapplicabilità dell’art. 596 c.c. e dell’art. 411 c.c., comma 2.

Nelle more del giudizio, T.M., beneficiario a sua volta di una disposizione testamentaria della de cuius, conveniva in giudizio Z.R. chiedendo che lo stesso Tribunale accertasse il suo status di erede universale della de cuius, avendo ricevuto per testamento porzioni immobiliari e i mobili relitti.

Sebbene la causa fosse assegnata allo stesso Giudice, questi non ne disponeva la riunione per esigenze di economia processuale, ritenendo che si trattasse di procedimenti con diversi petitum e causa petendi.

Il Tribunale di Trieste, con la sentenza n. 313/2017, rigettava la domanda di nullità della disposizione testamentaria, argomentando che l’amministrazione di sostegno con funzione meramente assistenziale non priva l’amministrato della capacità di testare, escludendo altresì l’applicabilità delle norme in materia di interdizione.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello Z.S.R., sostenendo che l’art. 411 c.c. rendesse applicabili all’amministratore di sostegno le disposizioni dettate in tema di interdizione, che prevedono la nullità delle disposizioni testamentarie a favore del tutore, e quindi anche dell’amministratore di sostegno. L’appellante si doleva anche della parte della sentenza che aveva ritenuto validi i legati, nonostante fosse necessaria l’autorizzazione dell’amministratore per rendere valido il testamento e nonostante il decreto di nomina conferisse all’amministratore il potere di esaminare e approvare le disposizioni testamentarie. Si costituivano gli appellati reiterando le argomentazioni sostenute in primo grado ai fini del rigetto dell’appello, nonchè la sua inammissibilità ex art. 342 c.p.c..

La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 609/2018 pubblicata il 31/10/2018, rigettava l’appello e compensava le spese di lite.

Facendo leva sul fatto che la nomina dell’amministratore di sostegno non fosse un evento necessariamente incapacitante per il beneficiario, la Corte riteneva di dover esaminare il decreto di nomina ai fini di valutare l’applicabilità dell’art. 596 c.c. al caso di specie. Dall’esame del decreto rilevava che gli atti di disposizione del patrimonio inter vivos o mortis causa dell’amministrata erano subordinati al consenso scritto dell’amministratore (consenso che veniva effettivamente prestato il 21 luglio 2013). La Corte, pertanto, escludeva l’applicabilità della norma suddetta, anche alla luce della piena capacità di intendere e di volere dell’amministrata e dell’effettiva prestazione del consenso dell’amministratore all’atto di ultima volontà.

Quanto alla possibilità di testare a favore dello stesso amministratore di sostegno che l’aveva autorizzata a testare, la Corte analizzava il contenuto degli artt. 596 e 599 c.c., applicabili all’amministratore di sostegno in quanto compatibili, in virtù del richiamo effettuato dall’art. 411 c.c..

Argomentando a contrariis dal disposto del comma 3 dell’art. 411 c.c., che ammette che l’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado, coniuge o persona stabilmente convivente con l’amministrato possa ricevere per testamento, evidenziava l’inesistenza di un’incapacità assoluta di ricevere per testamento dell’amministratore di sostegno; tuttavia, l’incompatibilità e diversità ontologica tra interdizione e amministrazione di sostegno avrebbero dovuto far ritenere inapplicabile alla seconda il divieto di essere destinatario di atti di ultima volontà da parte del beneficiario della tutela. Ciò sarebbe confortato anche dal dettato dell’art. 411 c.c., comma 3, il cui incipit, che recita “sono in ogni caso valide”, dovrebbe essere interpretato nel senso di ammettere implicitamente che anche l’amministratore di sostegno che non sia parente possa essere beneficiario di lasciti, a determinate condizioni e fatte salve eventuali limitazioni contenute nel decreto di nomina rispetto alla facoltà di compiere atti dispositivi. Nel caso di specie, a parere della Corte, ricorrevano le particolari condizioni che legittimavano la capacità di ricevere per testamento dell’amministratore di sostegno e di sua moglie, trattandosi di amministrazione puramente assistenziale e non sostitutiva.

In sintesi, la Corte riteneva che il rinvio contenuto nell’art. 411 c.c. dovesse essere inteso in senso restrittivo, da un lato, limitandolo alle sole amministrazioni puramente sostitutive, per analogia rispetto all’interdizione, dall’altro ponendo quale criterio di valutazione della compatibilità, oltre che la ratio dell’istituto, anche il contenuto del decreto di nomina e le restrizioni ivi previste alle facoltà dell’amministrato (considerata l’eventualità che si pongano problemi di conflitto di interessi anche meramente potenziali).

Avverso la suddetta sentenza della Corte d’Appello di Trieste propone ricorso Z.S.R., sulla base di un motivo, illustrato da memorie.

D.d.P.R. e F.F. hanno resistito con controricorso.

Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 404,405 e 411 c.c. in relazione agli artt. 414,596 e 599 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente denuncia la nullità delle disposizioni testamentarie a favore dei coniugi D.d.P. ex art. 596 c.c. (applicabile in virtù del rinvio disposto dall’art. 411 c.c.).

Il D. sarebbe stato istituito erede dopo la sua nomina ad amministratore di sostegno, in violazione della norma che ne prevede l’incapacità a succedere. Conseguentemente detta incapacità si estenderebbe anche alla moglie del D., in forza dell’art. 599 c.c., che reputa interposto, rispetto all’incapace, il di lui coniuge. Nel testamento, in quanto atto personalissimo, non sarebbe ipotizzabile l’esercizio di una funzione sostitutiva da parte dell’amministratore di sostegno, pertanto, sarebbe sempre applicabile l’art. 596 c.c..

Il fatto che il decreto di nomina richiedesse ai fini della validità del testamento l’integrazione dell’autorizzazione scritta dell’amministratore (con la precisazione che l’autorizzazione non serviva per l’esercizio in sè del potere di testare, ma rispetto alla materiale stesura delle singole disposizioni di ultima volontà) denota che quest’ultimo era chiamato a svolgere funzioni integrative negoziali della volontà dell’amministrata – all’evidenza ritenuta non perfettamente capace di intendere sul piano psichico – così confermando l’assunto secondo cui si tratterebbe di fattispecie analoga a quella dell’interdizione, con la conseguente necessità dell’applicazione dell’art. 596 c.c.

Il ricorso è inammissibile.

Ritiene il Collegio che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5), e che la causa debba essere rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Seconda sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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