Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7194 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2022, (ud. 18/01/2022, dep. 04/03/2022), n.7194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 13539-2021 proposto da:

CITTA’ METROPOLITANA di FIRENZE, in persona del Sindaco Metropolitano

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLIBIO 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentata e

difeso dall’avvocato ANNA LUCIA DE LUCA, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.P., B.L.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 11013/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 26/04/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ordinanza emessa il 26.4.21, la Corte di Cassazione ha respinto un ricorso proposto da B.P. B.L., nei confronti della Città Metropolitana di Firenze, rilevando, in parte motiva, che le spese seguivano la soccombenza; tuttavia, nel dispositivo dell’ordinanza manca la liquidazione delle spese del giudizio a favore della parte vittoriosa.

La Città metropolitana di Firenze ricorre in cassazione avverso la suddetta ordinanza, denunziandone un errore materiale relativo al contrasto tra la motivazione e il dispositivo, in ordine all’omessa liquidazione delle spese in suo favore.

Non si sono costituiti gli intimati.

Il ricorso è fondato.

L’ordinanza impugnata ha rigettato il ricorso, rilevando in motivazione che le spese di lite “seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo”; tuttavia, nel dispositivo, è stata omessa la liquidazione delle spese, costituendo tale omissione pacificamente un errore materiale.

Pertanto, il dispositivo dell’ordinanza in questione va integrato con la liquidazione delle spese del grado di legittimità, determinabili nella somma di Euro 5800,00 di cui 200,00 per esborsi, tenuto conto del valore della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di Cassazione, n. 11013/21, depositata il 26.4.2021, liquidando le spese del giudizio nella somma di Euro 5800,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, condannando B.P. e B.L. al pagamento della stessa somma a favore della Città Metropolitana di Firenze.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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