Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7193 del 21/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 21/03/2017, (ud. 26/09/2016, dep.21/03/2017),  n. 7193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15572-2014 proposto da:

D.P.M., D.P. GRAFICA S.N.C. DI P.D.P.

& C. in persona del legale rappresentante p.t. D.P.P.,

D.P.F., D.P.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA AURELIA 190, presso lo studio dell’avvocato MAURO CASALE

(STUDIO AVV.TI TESTA), che li rappresenta e difende giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALAMATTA

27 INT. 4, presso lo studio dell’avvocato LUIGI GRECO, rappresentata

e difesa dall’avvocato ALBERTO MIGNONE giusta procura speciale a

margine del controricorso;

D.P.G., DE.PR.PA., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CALAMATTA 27 INT 4, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

GRECO, rappresentati e difesi dall’avvocato ALBERTO MIGNONE giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

I.M.R., R.C., R.D.,

R.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1877/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. D.P.A., G. e Pa. hanno convenuto in giudizio con citazione del 4 aprile 2001 la “Tipografia D.P. s.n.c, ora D.P. Grafica s.n.c di P.d.P. e & C, D.P.M., F. e G. per sentir dichiarare inefficace nei loro confronti ex art. 2901 c.c. l’atto di trasferimento di un immobile di proprietà della Del Prete Grafica s.n.c, di P.D.P. e C in favore di D.P.M., F. e G., figli del legale rappresentante della predetta società, atto stipulato in data (OMISSIS).

A fondamento dell’azione revocatoria hanno esposto che essi erano titolari di un credito di lavoro maturato nei confronti della Tipografia Del Prete s.n.c., ora Del Prete Grafica s.n.c. di P.D.P., oggetto di procedimenti iniziati con ricorsi davanti al giudice del lavoro di Benevento nel 1995; che nelle more del procedimento la società aveva alienato l’immobile, col chiaro intento doloso di sottrarre le garanzie patrimoniali dei loro crediti.

Si costituivano nel giudizio i convenuti chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo che gli attori non avevano la qualità di creditori essendo il loro credito sub giudice e che la società comparente era una società in nome collettivo, per cui la garanzia per le obbligazioni sociali spettava solidalmente ed illimitatamente a tutti i soci;

Con comparsa di intervento adesivo autonomo del 3 novembre 2004 si costituiva in giudizio R.V., chiedendo che fosse dichiarata l’inefficacia dell’atto di vendita anche nei suoi confronti perchè egli aveva intrapreso un’azione di risarcimento dei danni subiti ad un bene immobile concesso in locazione alla predetta società.

Il Tribunale accoglieva le domande dichiarando l’inefficacia dell’atto nei confronti degli attori e dell’interventore.

2. A seguito di impugnazione notificata il 12-11-2007 proposta dalla D.P. Grafica s.n.c. di P.d.P. e C, di D.P.M., F. e G. e di impugnazione incidentale di D.P.A. e degli eredi di R.G., la Corte d’appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 13 maggio 2013, ha accolto parzialmente l’appello principale ed, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da De.Pr.Pa. e d.P.G.; ha rigettato l’appello incidentale di D.P.A. e ha dichiarato inammissibile quello proposto degli eredi di R.V.. Avverso questa decisione propongono ricorso la D.P. Grafica s.n.c di P.d.P. e C, D.P.M., F. e G. con due motivi. Resiste con controricorso D.P.A. e resistono con distinto controricorso D.P.G. e De.Pr.Pa..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Preliminare è l’esame della eccezione dei resistenti D.P.A., De.Pr.Pa. e d.P.G. che hanno dedotto e documentato la cancellazione volontaria dal registro delle imprese in data 31 maggio 2011 della società in nome collettivo Del Prete Grafica s.n.c, di P.D.P. e C e di conseguenza il difetto di capacità processuale della stessa società a proporre impugnazione alla sentenza di appello e del legale rappresentante a rilasciare la procura speciale per il ricorso per cassazione.

4. L’eccezione è fondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con Sentenza n. 6070 del 2013, hanno preso posizione in modo tematico sugli effetti della cancellazione della società dopo la riforma del diritto societario introdotta dal D.Lgs. n. 6 del 2003.

Con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010 le sezioni unite avevano ravvisato nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell’art. 2495 c.c. (rispetto alla formulazione del precedente art. 2456 c.c., che disciplinava la medesima materia) una valenza innovativa. Pertanto, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l’estinzione dell’ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, era ora invece da considerarsi senz’altro produttiva di quell’effetto estintivo: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa avesse avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della citata riforma, o a partire da quella data se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente.

Per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal disposto del novellato L. Fall., art. 10, la stessa regola era apparsa applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato art. 2495 c.c. e sia rimasto per loro in vigore l’invariato disposto dell’art. 2312 c.c. (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324 c.c.). La situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tal riguardo, solo in quanto l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria.

Ma, anche per non vulnerare il diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost., le Sezioni Unite hanno ritenuto deve escludersi che la cancellazione dal registro, pur provocando l’estinzione dell’ente debitore, determini al tempo stesso la sparizione dei debiti insoddisfatti che la società aveva nei riguardi dei terzi e che pertanto era del tutto naturale immaginare che questi debiti si trasferiscano in capo a dei successori e che, pertanto, la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dal citato art. 2495 c.c. implichi, per l’appunto, un meccanismo di tipo successorio. Vedi Cass. n. 9110/2012.

Le Sezioni Unite n. 6070 del 2013 hanno affermato che “Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, nè i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”.

4. In relazione agli effetti processuali della estinzione della società hanno affermato che la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall’art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta”.

5. Con successiva sentenza delle S U n. 15295 del 4-7-14 si è affermato che l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell’ipotesi in cui, nella successiva fase d’impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l’evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l’evento sia documentato dall’altra parte (come previsto dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 300 c.p.c., comma 4. Ne deriva che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell’art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace; b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell’ambito del processo ancora in vita e capace; c) è ammissibile l’atto di impugnazione notificato, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento.

Quindi per il ricorso per cassazione è stato riconosciuto il limite all’ultrattività del mandato costituito dalla procura speciale ad impugnare per cassazione, nel senso che il procuratore costituito per i giudizi di merito potrebbe solo ricevere la notifica della sentenza o dell’atto di impugnazione per cassazione, ma non potrebbe nè validamente notificare la sentenza, nè resistere con controricorso, nè, tanto meno proporre ricorso in via principale o incidentale.

6. La presente fattispecie è caratterizzata dalla circostanza che la cancellazione della società e la sua estinzione si è determinata durante il giudizio di appello, ma non è stata comunicata dal difensore della società o accertata in una delle altre forme prescritte dall’art. 299 c.p.c. e segg..

Il giudizio per cassazione, quindi, è stato proposto da una parte, la Del Prete Grafica s.n.c, di P.d.P. e C, diversa dai relativi soci, società estinta prima della proposizione del giudizio di cassazione, e dagli acquirenti degli immobili oggetto di revocatoria, che quel giudizio avrebbero potuto promuovere; quindi viene in discussione la possibilità di assumere la veste di parte nel presente ricorso per cassazione.

Premesso che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione ed a resistervi spetta per il solo fatto di aver partecipato al giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata, in caso di accoglimento dell’azione revocatoria promossa dal creditore nei confronti dell’atto con cui il debitore ha trasferito ad un terzo la proprietà di un bene, legittimato all’impugnazione della sentenza non è esclusivamente il terzo acquirente, in qualità di soggetto passivo dell’azione esecutiva che il creditore può promuovere a seguito della dichiarazione d’inefficacia dell’atto dispositivo, ma anche il debitore, in qualità di parte necessaria del giudizio, rimasta soccombente rispetto alla sentenza che ha dichiarato l’inefficacia dell’atto di trasferimento, ed interessata a chiederne la Cassazione (sentenza n. 15603 del 26/07/2005).

Qualora sia stata proposta una azione revocatoria, esiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente; conseguentemente, nel caso in cui il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, o la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcune soltanto di esse, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse (Cass. Sentenza n. 11150 del 16/07/2003).

Al ricorso per cassazione proposto da Del Prete Grafica s.n.c. di P.d.P. e C, società estinta per cancellazione prima della proposizione del giudizio, non può applicarsi il principio della ultrattività del mandato perchè per il giudizio di cassazione è necessario il rilascio di una procura speciale; considerato che il giudizio per cassazione è stato proposto anche dagli acquirenti dell’immobile e che il venditore nell’azione revocatoria è litisconsorte necessario,è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società in nome collettivo Del Prete Grafica s.n.c di P.d.P. e C.

PQM

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di soci della Del Prete Grafica s.n.c di P.d.P. e C entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016.,

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

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