Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7192 del 25/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 25/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 25/03/2010), n.7192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17886-2007 proposto da:

DITTA SALVATORE ZUCCARELLO S.P.A. e A.R.S.E.C.A.O. – ASSOCIAZIONE

REGIONALE SICILIANA ESPORTATORI COMMERCIANTI DI AGRUMI E PRODOTTI

ORTOFRUTTICOLI, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio

dell’avvocato BERTOLONE BIAGIO, rappresentati e difesi dall’avvocato

GUERRERA GRIMALDI GIUSEPPE, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, CORRERA’ FABRIZIO, giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 447/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 03/08/2006 R.G.N. 1723/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Catania respingeva il gravame proposto dall’impresa odierna ricorrente e dall’Associazione Regionale Siciliana Esportatori e Commercianti di Agrumi e Prodotti Ortofrutticoli – intervenuta in giudizio in rappresentanza della categoria di imprese – avverso la decisione di primo grado, con cui era stata respinta la domanda intesa ad ottenere, nei confronti dell’INPS, la rideterminazione dei contributi, ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88, in relazione ai lavoratori occupati nell’impresa negli anni 1991-2001, e la condanna dell’Istituto al rimborso degli importi versati in eccedenza.

1.1. In particolare, la Corte di merito riteneva che l’appello, nella parte in cui aveva riproposto argomenti esaminati dal primo giudice, non aveva esplicitato specifiche critiche alle ragioni del rigetto della domanda, così finendo per violare l’obbligo di specificità di cui agli artt. 434 e 342 c.p.c. come precisato dalla giurisprudenza di legittimità; d’altra parte, non poteva porsi alcuna questione di costituzionalità, in relazione all’art. 3 Cost., con riferimento alle agevolazioni contributive previste per le imprese operanti nei territori montani, attesa la evidente diversità delle situazioni di fatto.

2. Di questa sentenza l’impresa ha domandato la cassazione deducendo due motivi di impugnazione. L’Istituto ha resistito con controricorso, mentre l’Associazione delle imprese non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso si articola in due motivi, entrambi conclusi con quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

1.1. Con il primo motivo, denunciando violazione di norme e contratti collettivi, nonchè vizio di motivazione, la parte ricorrente lamenta che la Corte territoriale, fornendo peraltro una motivazione basata in via esclusiva sul richiamo della giurisprudenza, abbia ritenuto la non specificità dell’appello senza considerare che la decisione di primo grado si fondava su una motivazione per niente specifica e che, d’altra parte, si trattava di questioni di diritto per le quali jura novit curia.

1.2. Con il secondo motivo si ribadisce l’eccezione di illegittimità costituzionale, già sollevata nel giudizio di merito, in riferimento alla mancata estensione dei benefici previsti per le zone montane alle imprese operanti in Sicilia, regione indicata nei regolamenti CEE come “frontaliera e ultrasvantaggiata”.

2. Il primo motivo è fondato nei limiti delle seguenti considerazioni. La decisione impugnata ha richiamato alcune pronunce di questa Corte relative alla portata e ai limiti del principio di specificità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 342 c.p.c., ma tale richiamo – contrariamente a quanto presuppone la parte ricorrente – non costituisce una autonoma ragione della decisione che, invece, la ritenuta inidoneità del gravame si fonda sulla mancanza di “una specifica critica alle ragioni del rigetto”. Così individuata, peraltro, la ratio decidendi è meritevole di censura alla stregua dei principi generali in tema di modalità di proposizione dell’appello, che si compendiano nella regola, più volte affermata nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’onere di specificità dei motivi – nel senso che la manifestazione volitiva dell’appellante, intesa ad ottenere la riforma della sentenza impugnata, deve essere sorretta da una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione di quest’ultima e proporzionata alla sua maggiore o minore specificità – va coordinato con il principio jura novit curia che, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., presiede alla soluzione delle questioni di diritto (essendo invece necessario, per il ed, giudizio di fatto, pronunciare juxta alligata et probata ai sensi dell’art. 115 c.p.c.) (cfr., ex pluribus, Cass., sez. un., n. 4991 del 1987; n. 9628 del 1993; Cass. n. 11934 del 1995).

Nella specie, le censure sollevate dall’impresa appellante – riferite puntualmente in questa sede – consistevano nella contestazione della soluzione giuridica adottata dal Tribunale (secondo cui dalle norme comunitarie invocate dall’impresa – che avevano solo prospettato un modello di intervento, quale la istituzione di fondi strutturali, ad opera degli Stati membri – non poteva derivare alcuna posizione soggettiva tutelatale); e dunque, in tal modo, esse erano idonee a introdurre nel giudizio d’appello la relativa quaestio juris e a suscitare, conseguentemente, l’obbligo del giudice di pronunciare in ordine alla medesima a prescindere dall’allegazione di singoli argomenti intesi a dimostrare la erroneità della decisione del giudice di primo grado.

3. In tali termini, il motivo va accolto, con il conseguente assorbimento del secondo motivo.

4. La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa va rinviata alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, cui è rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA