Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7192 del 21/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/03/2017, (ud. 03/03/2017, dep.21/03/2017),  n. 7192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10538-2016 proposto da:

B.D. e S.R. elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato LEONELLO

BROCCHI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

C.N., elettivamente domicilialo in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI DI FRANCESCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1113/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 14/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– B.D. e S.R. hanno proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la sentenza di primo grado, che li condannò a corrispondere a C.N. – ingegnere libero professionista (parte attrice) – la somma di Euro 15.942,00 (da maggiorarsi con gli interessi) a titolo di corrispettivo per l’attività di progettazione da lui svolta (somma già ridotta al 75% per i difetti della progettazione) e condannò altresì il C. a corrispondere ai convenuti la somma di Euro 1.800,00 (da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria) a titolo di risarcimento del danno;

– C.N. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– i due motivi (proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di Appello ritenuto che l’inadempimento parziale del professionista non legittimasse l’autotutela di cui all’art. 1460 c.c. e che il comportamento dei committenti era contrario a buona fede) sono inammissibili, in quanto si riducono ad una critica di merito all’accertamento e alla valutazione dei fatti compiuti dai giudici del gravame sulla base delle prove acquisite (i giudici hanno accertato che il progetto redatto dal C., seppur contenente alcune previsioni errate, in quanto contrastanti con le norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale, era comunque valido sotto il profilo ingegneristico e architettonico e poteva essere corretto con modeste modifiche progettuali, non consentite dagli stessi committenti), accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata non apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

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