Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7191 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. un., 30/03/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 30/03/2011), n.7191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Pres.te f.f. –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente Sezione –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERTOLONI 29,

presso lo studio dell’avvocato MARCO MORETTI – STUDIO CAMOZZI E

BONISSONI, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIGNANI MARZIO,

CASSIANI MARCO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.C., COMUNE DI GABICCE MARE, B.B., M.

D.G.;

– intimati –

per la correzione di errore materiale della sentenza n. 10673/2009

della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 11/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/03/201 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.C. ha chiesto la correzione per errore materiale della sentenza delle S.U. di questa Corte dell’11-5-2009 n. 10673 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Gabicce Mare avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 1-7-2006 ed il ricorrente è stato condannato a pagare in favore del controricorrente C. le spese di giudizio liquidate in Euro 200,00 per spese ed Euro 4500,00 per onorari oltre accessori di legge.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Con relazione ex art. 380 bis c.p.c. il Consigliere designato ha concluso per l’accoglimento del ricorso in camera di consiglio.

Il ricorrente ha successivamente depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente assume che, nonostante nel controricorso notificato il 9-11-2007 i procuratori dell’esponente avvocati Marco Cassiani e Marzio Patrignani avessero chiesto espressamente che il Comune di Gabicce Mare fosse condannato alle rifusione delle “spese, funzioni ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori in quanto antistatali”, affermando così di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese di cui chiedevano la distrazione, per un evidente errore materiale la menzionata sentenza delle S.U. di questa Corte ha condannato il predetto Comune al pagamento delle spese de giudizio di legittimità in favore del C. senza alcuna statuizione in ordine alla distrazione delle spese stesse; il ricorrente quindi chiede correggersi la sentenza suddetta e dichiararsi, per l’effetto, che le spese ivi liquidate vengano distratte in favore dei suddetti procuratori antistatari.

Preliminarmente si rileva, quanto alla ammissibilità del ricorso in oggetto, che con recente sentenza di questa stessa Corte è stailo ritenuto che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di una espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinali mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma, e che tale rimedio è applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. S.U. 7-7-2010 n. 16037).

Tanto premesso, il ricorso appare fondato, atteso che, come rilevato nella suddetta relazione ex art. 380 bis c.p.c, dalla lettura del menzionato controricorso risulta che i procuratori del C. avevano chiesto la distrazione di spese, funzioni ed onorari del giudizio in proprio favore in quanto antistatari, richiesta sulla quale la sentenza delle SU. di questa Corte dell’11-5-2009 n. 10673 non si è pronunciata.

Pertanto in accoglimento del ricorso deve disporsi la distrazione delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella sentenza di questa Corte dell’11-5-2009 n. 10673 in favore degli avvocati Marco Cassiani e Marzio Patrignani.

P.Q.M.

La Corte:

Dispone la distrazione delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella sentenza di questa Corte dell’11-5-2009 n. 10673 in favore degli avvocati Marco Cassiani e Marzio Patrignani quali procuratori antistatari di C.C..

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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