Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7191 del 21/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/03/2017, (ud. 03/03/2017, dep.21/03/2017), n. 7191
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9166-2016 proposto da:
L.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE
MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ANTONINI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO CASARI;
– ricorrente –
contro
Z.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO FUSARO e
MANUEL ZANELLA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 341/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,
depositata il 02/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– L.L. ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la pronuncia di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da Z.E. nei confronti della L. e del di lei marito Z.G., inibì ai convenuti l’esercizio della servitù di passaggio, a carico del fondo dell’attrice e in favore del loro fondo, con mezzi di trazione meccanica diversi da quelli agricoli e, comunque, per esigenze diverse da quelle di coltivazione del fondo dominante;
– Z.E. ha resistito con controricorso;
– entrambe le parti hanno depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, relativamente all’interpretazione del contratto in data 30/01/1930, quale titolo costitutivo della servitù) è inammissibile, in quanto si risolve in una critica di merito dell’interpretazione di un atto negoziale, la quale, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, quando la motivazione della sentenza impugnata (nella specie esaustiva: cfr. pp. 7-8) è esente da errori logici e giuridici (cfr., ex multis, Cass., Sez. L, n. 17168 del 2012; Sez. 2, n. 13242 del 2010), nè la ricorrente ha dedotto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg.;
– il secondo, il terzo e il quarto motivo (proposti tutti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, relativamente alla ritenuta sussistenza di un uso della servitù non conforme al titolo nonchè ad un aggravamento della stessa per essere il passaggio utilizzato anche al servizio di un adiacente fondo di parte convenuta diverso da quello dominante) sono inammissibili, in quanto pongono in discussione l’accertamento dei fatti come compiuto dai giudici di merito sulla base delle prove acquisite (testimonianze, documenti, rilievi fotografici, C.T.U.), accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata non apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);
– la memoria depositata dal difensore della ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;
– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 3 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017