Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7191 del 15/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 15/03/2021, (ud. 26/11/2019, dep. 15/03/2021), n.7191
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18688-2013 proposto da:
D.F.F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PANAMA 68, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza – 24/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 06/03/2013;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio del
26/11/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 24/24/2013 del 2013 la commissione Regionale della Lombardia, in accoglimento dell’appello confermava la cartella di pagamento emessa dalla Agenzia delle Entrate, respingendo il ricorso introduttivo del contribuente.
Proponeva ricorso in Cassazione il contribuente; non si costituiva l’Agenzia Delle Entrate, se non al fine di partecipare alla pubblica udienza;
che il contribuente, premesso di aver aderito al condono, dichiarava sic et simpliciter di voler rinunciare al ricorso;
che pertanto va dichiarato improcedibile il ricorso del giudizio in cassazione per rinuncia, non avendo l’Agenzia alcun interesse ad opporsi dovendosi ritenere che, ove il condono non sia stato accolto diventerà definitiva la sentenza gravata dal contribuente;
ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016 e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso per intervenuta rinuncia.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021