Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7190 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. un., 30/03/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 30/03/2011), n.7190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Pres.te f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Sezione –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI RIZZO

41, presso lo studio dell’avvocato RADOCCHIA ROSELLA, che lo

rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA (r.q. n. 42477/2006),

depositata il 30/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

Letti gli atti del corso indicato in epigrafe;

Letta la relazione dalla causa svolta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale il relatore designato conclude per la manifesta fondatezza del ricorso, in quanto la controversia sub iudice, avendo natura extratributaria, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

OSSERVA

Con atto del 19 aprile 2008, il sig. M.B. ha impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Roma una determinazione Dirigenziale Ingiuntiva del Comune di Roma con la quale gli veniva irrogata una sanzione amministrativa per il mancato pagamento del CCSAP. Il giudice adito ha dichiarato inammissibile il ricorso od ha declinato la giurisdizione sul rilievo che la controversia ha ad oggetto sanzioni tributarie, in relazione alle quali la giurisdizione appartiene allo commissioni tributarie.

Il sig. M. ricorre a questa Corte, denunciando la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, in quanto “la competenza in materia di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria per il mancate pagamento di una imposta, purchè non superi come nella specie l’importo di Euro 15.493,00, è riservata all’Ufficio del Giudice di Pace del luogo in cui la sanzione è stata irrogata, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis e non, invece, alle Commissioni, tributarie”.

Il ricorso è manifestamente fondato.

L’ordinanza di inammissibilità, oggetto dell’odierno ricorso, è stata pronunciata ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1 e, quindi, è ricorribile direttamente; per cassazione.

Nel merito, non v’è dubbio che in tema di sanzioni irrogate per l’inosservanza di precetti tributari, la giurisdizione appartiene al giudice speciale tributario, in forza del preciso disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2. Trattasi, di disposizione speciale che deroga alla norma generale che attribuisce alla giurisdizione del Giudice di Pace tutte le controversie relative alle sanzioni amministrative, fino al limite di Euro 15.493,00.

Nella specie, però, la materia del contendere non ha natura tributaria.

E’ noto che con il D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (art. 3 bis, comma 1, lett. b), aggiunto dalla Legge Di Conversione n. 248/2005, è stato espressamente previsto che la competenza delle commissioni tributarie dovesse estendersi alle “controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi od aree pubbliche previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63” e, quindi, anche alle relative sanzioni. Con la sentenza n. 64/2008, però, la Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità di quest’ultima riforma, in quanto estensione della giurisdizione del giudice speciale dei tributi a materia extratributaria.

Conseguentemente, questa Corte, preso atto della natura extratributaria del COSAP, ha affermato il principio di diritto, dal quale non v’è motivo di discostarsi, secondo il quale “In tema di riparto di giurisdizione, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) dopo che la Corte costituzionale, con sent. n. 64 del 2008, ha dichiarato l’incostituzionalità, per contrasto con gli art. 103 Cost. e art. 6 disp. att., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, come modificato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3 “bis”, comma 1, lett. b), conv. in L. n. 248 del 2008, che aveva attribuito alle commissioni tributarie la cognizione sulle controversie sul canone in questione” (SS.UU. 28161/2008).

Le conclusioni di merito contenute nella relazione sono state notificate ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3 e non sono state presentate memorie, nè vi è stata discussione orale.

Il ricorso, quindi, deve essere accolto, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e deve essere cassata con rinvio l’ordinanza impugnata. Le spese del giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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