Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7190 del 21/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/03/2017, (ud. 03/03/2017, dep.21/03/2017), n. 7190
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8718-2016 proposto da:
L.V.M., nella qualità di erede di
L.V.F.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTI DI CRETA 85
INT 12, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PORFILIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE DE SIMONE;
– ricorrente –
contro
L.V.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 70/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 18/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– L.V.M. (nella qualità di erede di L.V.F.P.) ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che, in accoglimento della domanda proposta da L.V.L. nei confronti del fratello L.V.F.P., ebbe a dichiarare – per quanto in questa sede ancora rileva – l’esistenza di servitù di passaggio, costituita per destinazione del padre di famiglia, gravante sul fondo del convenuto e in favore del fondo dell’attore;
– la parte intimata non ha svolto attività difensiva;
– la parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) è inammissibile, in quanto pone in discussione l’accertamento dei fatti come compiuto dai giudici di merito sulla base delle prove testimoniali e documentali acquisite (i giudici hanno accertato l’insussistenza del preteso accordo tra le parti relativo al passaggio), accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, risultando la motivazione della sentenza impugnata non apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);
– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) è inammissibile, in quanto doglianza “nuova”, che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (p. 3), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
– la memoria difensiva è stata depositata tardivamente (solo il 27.2.2017);
– il ricorso va, pertanto, rigettato;
– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
PQM
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 3 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017