Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7190 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. I, 13/03/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 13/03/2020), n.7190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. G. C. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7600/2019 r.g. proposto da:

H.S., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato

Lara Petracci, presso il cui studio elettivamente domicilia in Porto

Sant’Elpidio (FM), alla via Adige n. 113;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI ANCONA depositato il 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. H.S. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso il “decreto” del Tribunale di Ancona del 28 gennaio 2019, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale ritenne che le dichiarazioni del richiedente protezione, “anche laddove credibili, restano confinate nei limiti di una vicenda di vita privata” e, comunque, che i motivi addotti da lui a sostegno delle sue richieste non ne consentissero l’accoglimento.

2. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 6, 7,8 e 19, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere il tribunale ritenuto di confinare la storia narrata dal ricorrente nei limiti di una vicenda di vita privata e di giustizia comune, senza considerare che detta vicenda era astrattamente idonea a legittimare lo status di rifugiato, ovvero, in via subordinata la protezione umanitaria”;

II) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Motivazione contraddittoria e illogica in riferimento alle ragioni del rigetto della protezione sussidiaria ed umanitaria”;

III) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,8 e art. 14, lett. c.), per non avere il tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata così come meglio definita nella sentenza della Corte di Giusitizia C- 465/07, conosciuta come Elgafaji”.

2.1. Il primo motivo è inammissibile, posto che l’apprezzamento del narrato del richiedente in termini di vicenda meramente privata e di giustizia comune costituisce un tipico giudizio di fatto, che non può in questa sede essere censurato, considerandosi, peraltro, che il tribunale a quo ha anche specificato che “gli aspetti evidenziati in ricorso integrano personali timori privi di elementi concreti di riscontro e non sussiste una condizione oggettiva di pericolo direttamente riferibile al ricorrente in relazione alla situazione generale della zona geografica di provenienza” (cfr. pag. 2 del decreto impugnato).

2.2. In relazione alla invocata protezione umanitaria, inoltre, la censura non deduce alcuna situazione di vulnerabilità non rilevata dal giudice di merito: vulnerabilità che deve riguardare la vicenda personale del richiedente, diversamente, infatti, verrebbe in rilievo non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti.

2.3. In definitiva, quanto oggi esposto da H.S., argomentando la censura in esame, si risolve, sostanzialmente – benchè formalmente prospettata come vizio di violazione di legge – in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, cui il primo intenderebbe opporre una diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie utilizzate dal tribunale: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè la più recente Cass. n. 8758 del 2017).

3. Analoga inammissibilità sussiste in relazione al secondo motivo.

3.1. Invero, la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnato un decreto decisorio reso il 28 gennaio 2019), ha avuto l’effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per “mancanza della motivazione”, ipotesi configurabile allorchè la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio (ma tale situazione evidentemente non ricorre nel caso di specie, come emerge dalla complessiva lettura del decreto oggi impugnato), da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017). E’, dunque, esclusa la sindacabilità, in sede di legittimità, della correttezza logica della motivazione di idoneità probatoria di determinate risultanze processuali, non avendo più autonoma rilevanza il vizio di contraddittorietà o insufficienza della motivazione.

4. Inammissibile, infine, è anche il terzo motivo.

4.1. Il provvedimento oggi impugnato ha esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese (Pakistan, distretto di Gujrat) di provenienza del richiedente, ed ha escluso il caso della “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), coerentemente alle indicazioni dei più recenti reports sulla zona suddetta, puntualmente indicati, ed al lume di principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018), secondo cui la situazione anzidetta va ritenuta sussistente quando il grado di violenza che caratterizza siffatti conflitti raggiunge un livello talmente elevato da far ritenere che un civile rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia. Tale accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, che non può esser qui sindacato, con la contrapposizione di valutazioni difformi.

5. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017), e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA