Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 719 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 13/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.13/01/2017),  n. 719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6933/2014 proposto da:

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO BARONI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO CIAVARELLA, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

STUDIO ZETA PUBBLICITA’ SRL, EQUITALIA GERIT SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 23/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 30/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato RAIMONDO per delega verbale

dell’Avvocato CIAVARELLA che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Il Comune di Roma – Roma Capitale propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 23/9/13 del 30 gennaio 2013, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, in accoglimento dell’istanza unilateralmente presentata dall’appellante Studio Zeta Pubblicità srl, ha dichiarato l’estinzione del giudizio (opposizione di cartella di pagamento relativa all’imposta di pubblicità per l’anno 2000) per cessata materia del contendere. Ciò in applicazione della Delib. Consiglio Comunale 26/27 marzo 2009, n. 31, di approvazione del regolamento sulla definizione agevolata delle liti pendenti relative al tributo comunale abolito, in oggetto.

Nessuna attività difensiva è stata, in questa sede, posta in essere dalla Studio Zeta Pubblicità srl, nè da Equitalia Sud spa.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della citata Delib. Consiglio Comunale n. 31 del 2009. Per avere la commissione tributaria regionale dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, nonostante che: – la società contribuente avesse dimostrato di aver versato, in adesione alla procedura di definizione agevolata, soltanto un acconto sul maggior dovuto; – contrariamente a quanto disposto dalla delibera in oggetto, l’estinzione del giudizio non potesse essere dichiarata su istanza della sola società contribuente, essendo necessaria la presentazione di atto di rinuncia alla controversia sottoscritto per accettazione dall’amministrazione comunale.

p. 3. Il ricorso è fondato.

La commissione tributaria regionale – dopo aver dapprima sospeso il giudizio, e quindi fissato udienza di prosecuzione – ha infine dichiarato estinto il medesimo, per cessata materia del contendere, sulla base della sola istanza presentata dalla società contribuente; ciò sul presupposto non meglio dimostrato nel suo riscontro documentale – che quest’ultima avesse pagato, oltre all’acconto corrisposto al fine di ottenere la sospensione del giudizio e della riscossione, “quanto dovuto” ai sensi della delibera del consiglio comunale in oggetto.

Questa decisione deve effettivamente ritenersi errata, perchè si pone in contrasto con quanto stabilito dal regolamento comunale oggetto della delibera consiliare di approvazione in esame; emesso in attuazione di quanto stabilito dall’art. 13 (“definizione dei tributi locali”) della L. n. 289 del 2002.

Secondo tale Delib. (art. 5), la presentazione dell’istanza di definizione agevolata comporta la sola “sospensione” del procedimento giurisdizionale e delle procedure esecutive di realizzo delle somme iscritte a ruolo; mentre, per quanto concerne l'”estinzione” del procedimento giurisdizionale pendente, essa stabilisce che: “nell’ipotesi in cui si sia perfezionata la definizione agevolata, la parte che originariamente ha proposto la controversia sarà tenuta a presentare avanti alla competente commissione tributaria l’atto di rinuncia alla prosecuzione del giudizio, debitamente sottoscritto dalla controparte per accettazione della richiesta di compensazione delle spese di giudizio”.

E’ dunque evidente che – indipendentemente dalla prova dell’avvenuto versamento di tutto quanto dovuto a titolo di definizione agevolata – la commissione tributaria regionale abbia qui dichiarato l’estinzione del giudizio in assenza dei presupposti di legge e regolamento; perchè sulla base della sola istanza della società contribuente, e senza che quest’ultima fosse corredata della necessaria dichiarazione di rinuncia al giudizio sottoscritta per accettazione dalla amministrazione comunale.

Ne segue – in accoglimento del ricorso, ed a conferma dell’indirizzo già tracciato, in fattispecie analoga, da Cass. n. 13740/13 – la cassazione della sentenza impugnata; con rinvio al giudice di merito per la riconsiderazione dei presupposti fattuali di estinzione del giudizio, e per ogni altra conseguente valutazione.

PQM

LA CORTE

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della non-sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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