Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7189 del 25/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 25/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 25/03/2010), n.7189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 78/2008 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 07/08/2008 r.g.n. 85/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega PAOLO BOER;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del primo,

secondo, terzo motivo, assorbito il quarto motivo del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.G., titolare dal 1^ gennaio 1994 di pensione a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo istituto presso l’INPS, aveva ottenuto in data 20 maggio 1994, su sua richiesta, la liquidazione in capitale di una quota di tale pensione.

Ritenendo che l’INPS avesse effettuato la capitalizzazione, applicando coefficienti diversi e inferiori a quelli dovuti, il T. aveva prima proposto in data 7 dicembre 2003 ricorso al Comitato di vigilanza dell’ente e poi promosso il presente giudizio per ottenere la condanna dell’INPS a pagargli un maggior importo relativamente alla quota di pensione capitalizzata.

Sia il Tribunale di Gorizia, con sentenza del 27 ottobre 2005 n. 171, che la Corte d’appello di Trieste, con sentenza depositata il 7 agosto 2008 e notificata il successivo 3 ottobre, hanno dichiarato la decadenza del T. dalla proposizione dell’azione giudiziaria ai sensi del D.P.R. n. 369 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 384 del 1992, convertito nella L. n. 438 del 1992.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trieste propone ora ricorso T.G., con quattro motivi, illustrati poi con memoria.

Resiste alle domande l’INPS con regolare controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Col primo motivo, T.G. deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, come interpretato autenticamente, integrato e modificato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito dalla L. 1 giugno 1991, n. 166 e dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438.

In sintesi, il ricorrente sostiene: a) che la decadenza sostanziale di cui alla norma indicata in rubrica non si applicherebbe alle controversie attinenti la prestazione una tantum in forma capitale di cui alla L. n. 859 del 1965, art. 34, concernendo unicamente i trattamenti facenti capo alla Gestione prestazioni temporanee, erogati sotto forma di rendita vitalizia; b) e comunque non sarebbe applicabile in caso di domanda giudiziale diretta ad ottenere non la prestazione previdenziale in sè considerata, ma unicamente un adeguamento di quella già riconosciuta in un importo inferiore rispetto al dovuto.

Il motivo conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Dica codesta … Corte che nella fattispecie per cui è causa non è applicabile la decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, disciplinata dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato autenticamente, integrato e modificato e modificato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito dalla L. 1 giugno 1991, n. 166 e dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438 – in quanto detta norma, nel suo tenore testuale, prevede un termine decadenziale contro i provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni e non nei casi in cui la prestazione sia stata riconosciuta e concessa e la controversia non investa il diritto alla prestazione, ma soltanto il suo esatto adempimento”.

2 – Col secondo subordinato motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.L. n. 103 del 1991, art. 6, convertito nella L. n. 166 del 1991, che con riferimento ai trattamenti pensionistici limita la decadenza alla quota di pensione che si colloca prima del triennio dalla domanda giudiziale.

Quesito di diritto: “Dica …, qualora sia applicabile la decadenza sostanziale, se trovi applicazione nella fattispecie, il D.L. n. 103 del 1991, art. 6, in forza del quale la decadenza interessa soltanto la quota di pensione che si colloca prima del triennio dalla presentazione della domanda giudiziale”.

3 – Col terzo motivo, viene dedotta la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 5.

In proposito, il ricorrente ricorda che perchè il termine di decadenza inizi a decorrere è necessario che il provvedimento dell’INPS relativo alla richiesta prestazione indichi i rimedi amministrativi e giudiziari che l’Ordinamento pone a disposizione dell’interessato e sostiene che, sul piano processuale, costituiva onere dell’INPS fornire la prova di avere assolto al relativo obbligo, onere nella specie non adempiuto.

Segue la formulazione di idoneo quesito di diritto.

4 – Col quarto motivo, il ricorrente deduce l’omessa applicazione della tabella/tariffa di cui al D.M. 19 febbraio 1981, sez. 3^ VN-VF e l’applicazione del coefficiente di capitalizzazione inadeguato e improprio – violazione e falsa applicazione della L. 13 luglio 1965, n. 859, art. 34, nonchè della Legge Finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 503.

Trattasi del merito della controversia sul quale la Corte territoriale non si era pronunciata, “salvo a richiamare il recente intervento legislativo attuato con la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 503”, ritenendolo assorbito dall’accoglimento dell’eccezione di decadenza ex art. 47 citato.

Il ricorrente sostiene che la questione dovrà pertanto essere rimessa al giudice di merito, salvo che questa Corte ritenga di pronunciarvisi direttamente.

Quesito: “Dica… se, per la determinazione del valore capitale spettante ai sensi della L. n. 859 del 1965, art. 34, possano utilizzarsi coefficienti di conversione elaborati dagli uffici dell’INPS, mai approvati dal Consiglio di amministrazione dell’ente e mai resi esecutivi mediante decreto del Ministero del lavoro ovvero se debbano utilizzarsi gli unici coefficienti di conversione legittimamente in uso, forniti di rilevanza esterna per essere stati approvati con decreto ministeriale 19 febbraio 1981 (nella specie, i coefficienti di cui alla tabella 3 VM-VF che trova applicazione quando vi sia coincidenza temporale tra determinazione del valore capitale della quota di pensione e maturazione del diritto a pensione”.

In via subordinata, il ricorrente propone questione di legittimità costituzionale della recente Legge Finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 503, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost..

Il primo motivo, il cui quesito di diritto circoscrive la questio iuris sottoposta al giudizio di questa Corte a quella di cui alla lett. b) della esposizione che precede, è fondato, con conseguente assorbimento del secondo e terzo motivo di ricorso.

Sull’argomento, relativo all’ambito di applicazione della decadenza sostanziale dei ratei di pensione a norma del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, così come interpretato e modificato dai provvedimenti legislativi indicati in rubrica, sono recentemente intervenute le sezioni unite di questa Corte, componendo il contrasto di orientamenti all’interno della sezione lavoro, optando per l’affermazione di principio, alla quale questo Collegio intende contribuire a dare continuità, secondo cui “la decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito dalla L. 1 giugno 1991, n. 166 e modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito nella L. 14 novembre 1992 n. 438 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione, già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”.

Nel caso in esame, risulta accertato dalla sentenza impugnata ed è pacifico tra le parti che la domanda originaria del T. è relativa alla pretesa di adeguamento di una quota capitalizzata della pensione spettante al lavoratore, già riconosciuta dall’INPS, ma la cui quantificazione è contestata dall’originario ricorrente sulla base dell’assunto della applicazione di coefficienti di calcolo della capitalizzazione diversi da quelli stabiliti dalla norma di legge.

Alla luce del citato recente arresto delle sezioni unite di questa Corte, tale domanda non è soggetta alla decadenza di cui all’art. 47 citato.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia per le valutazione del merito della controversia, il cui oggetto è delineato nel quarto motivo di ricorso, anch’esso assorbito, in quanto la relativa questione non può essere esaminata per la prima volta in questa sede di legittimità. Il giudice di rinvio stabilirà anche il regolamento delle spese di questo giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Venezia.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA