Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7189 del 21/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/03/2017, (ud. 03/03/2017, dep.21/03/2017), n. 7189
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8586-2016 proposto da:
D.M.A. e D.F., elettivamente domiciliate in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentate e difese dall’avvocato RAFFAELE AMBROSCA;
– ricorrenti –
contro
C.L., R.A., RA.AG. quali eredi di
R.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 545/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 02/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– D.F. e D.A. (nella qualità di eredi di D.D.) hanno proposto un unico motivo di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che – nell’ambito della causa promossa da R.G. nei confronti di D.D. – ebbe a dichiarare – per quanto in questa sede ancora rileva – che il D. era titolare della servitù di passaggio solo pedonale sul mappale (OMISSIS) di proprietà attorea ed ebbe a vietare al medesimo di esercitare su detto fondo il passaggio veicolare e di sostarvi veicoli;
– la parte intimata non ha svolto attività difensiva;
– la parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– l’unico motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) è inammissibile, in quanto pone in discussione l’accertamento dei fatti come compiuto dai giudici di merito e si risolve in una critica della valutazione circa la attendibilità delle deposizioni testimoniali assunte (i giudici hanno legittimamente ritenuto inattendibili le deposizioni dei testi di parte convenuta, concludendo per la insussistenza della prova dell’esercizio del possesso di una servitù di passaggio veicolare), accertamento e valutazione che sono insindacabili in sede di legittimità, quando – come nella specie – la motivazione della sentenza impugnata non è apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);
– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;
– il ricorso va, pertanto, rigettato;
– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
PQM
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 3 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017