Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7189 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. I, 13/03/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 13/03/2020), n.7189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. G. C. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7327/2019 r.g. proposto da:

A.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Massimo

Petracci, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Federico

Cesi n. 72, presso lo studio dell’Avvocato Andrea Sciarrillo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI ANCONA depositato il 29/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. A.M. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi (il primo dei quali suddiviso in plurime censure), ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., avverso il “decreto” del Tribunale di Ancona del 29 gennaio 2019, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale ritenne scarsamente credibili le sue dichiarazioni e, comunque, che i motivi addotti da lui a sostegno delle sue richieste non ne consentissero l’accoglimento.

2. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 (definizione del termine rifugiato); del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 (esame dei fatti e delle circostanze); del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), (protezione sussidiaria), anche in relazione all’art. 3 Cost.; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 (criteri applicabili all’esame delle domande); del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis (procedura di esame); dell’art. 116 c.p.c. (omessa valutazione di documenti)”. Si contestano le affermazioni del tribunale a quo in ordine all’accertata insussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento, in favore dell’odierno ricorrente, dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, e si censurano le conclusioni cui il medesimo tribunale era giunto con riguardo all’effettiva situazione politico-sociale della zona di sua provenienza;

II) “art. 360 c.p.c., n. 4 – “Nullità della sentenza o del procedimento”, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (art. 10 Cost., comma 3)”, ascrivendosi al tribunale dorico di aver adottato una motivazione meramente apparente nel respingere la richiesta di protezione umanitaria.

2.1. Le descritte, plurime censure rinvenibili nel primo motivo, suscettibili di trattazione unitaria in ragione della loro connessione, sono complessivamente immeritevoli di accoglimento.

2.2. Nella specie, invero, il tribunale anconetano, con accertamenti evidentemente di natura fattuale, ha considerato “carente di credibilità” la narrazione dell’odierno ricorrente, che aveva dichiarato di essere scappato dal Pakistan dopo che il padre era stato assassinato dai talebani pakistani perchè ritenuto complice della polizia che aveva arrestato, all’interno di un parcheggio del primo, alcuni di loro (quel giudice ha rilevato che, come poteva evincersi dalle risultanze del verbale di sua audizione innanzi alla commissione territoriale, “il richiedente non è stato in grado di circostanziare la vicenda (nomi, tempo, luogo), peraltro su fatti essenziali e determinanti l’espatrio. Gli altri documenti concernenti il suo caso, sebbene dallo stesso prodotti, risultano non autentici, come opportunamente rilevato in sede amministrativa. Peraltro, l’incapacità di specificare i luoghi di provenienza è emersa anche in udienza e le contraddizioni segnalate dalla commissione, rispetto alle zone da cui il migrante dichiara di provenire, sono state ben individuate, di talchè è ugualmente condivisibile la presumibile provenienza indicata, ossia dal Punjab”. Cfr. pag. 2 del decreto impugnato), ed ha motivatamente escluso, menzionando le specifiche fonti internazionali consultate (cfr. amplius, pag. 3-4 del medesimo decreto), che la zona di provenienza (Pakistan, regione del Punjab) di quest’ultimo sia caratterizzata dalla presenza di un conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante. Ha parimenti negato, alla stregua delle medesime fonti, la sussistenza dei profili di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

2.3. Questa Suprema Corte, poi, ha ancora recentemente (cfr. Cass. n. 18446 del 2019) chiarito che: i) la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve ponderare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in Cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella specie nemmeno prospettato), come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., nel medesimo senso, Cass. n. 3340 del 2019); ii) in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori investe le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), del predetto Decreto (cfr. Cass. n. 15794 del 2019; Cass. n. 4892 del 2019), mentre, quanto a quella proposta giusta la lett. c) del medesimo decreto, si è già riferito che il provvedimento oggi impugnato ha comunque esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza del richiedente, onde la corrispondente doglianza di quest’ultimo è insuscettibile di accoglimento, in quanto, sostanzialmente, volta ad ottenere la ripetizione del giudizio di fatto, attività qui preclusa in virtù della funzione di legittimità.

2.3.1. A tanto deve soltanto aggiungersi che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati…”, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte (cfr. Cass. n. 30105 del 2018).

2.3.2. Nemmeno sussiste, poi, nella specie, l’invocata violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., ipotizzabile esclusivamente allorquando il giudice di merito abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione). Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), peraltro, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (cfr. Cass. n. 11176 del 2017). In effetti, non è compito di questa Corte quello di condividere, o meno, la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), altresì evidenziandosi che i fatti e/o i documenti oggi invocati dal ricorrente, lungi dall’essere, di per sè, “decisivi”, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dal tribunale marchigiano, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.

2.4. In definitiva, quanto oggi esposto da A.M., argomentando le censure in esame, si risolve, sostanzialmente – benchè formalmente prospettate come vizio di violazione di legge – in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, cui il primo intenderebbe opporre, anche in relazione alla invocata diversità della zona di sua provenienza, una diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie utilizzate dal già menzionato tribunale: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè la più recente Cass. n. 8758 del 2017).

3. Parimenti infondato è il secondo motivo.

3.1. Invero, la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnato un decreto decisorio reso il 29 gennaio 2019), ha avuto l’effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per “mancanza della motivazione”, ipotesi configurabile allorchè la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).

3.2. La semplice lettura del decreto oggi impugnato, nella parte in cui, con motivazione affatto esaustiva e corredata da richiami a pertinenti pronunce di legittimità, ha negato al ricorrente il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (alla stregua della disciplina, da ritenersi applicabile ratione temporis – cfr. Cass., SU, nn. 29459-29461 del 2019 – di cui al D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6) consente agevolmente di escludere che il Tribunale di Ancona sia incorso nel vizio ascrittogli con la censura in esame, la quale si rivela essenzialmente volta (al pari di quanto si è detto in relazione a quelle di cui al primo motivo) ad un inammissibile riesame del merito.

4. Il ricorso, dunque, va respinto, senza necessità di pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017), e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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