Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7189 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. III, 04/03/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 04/03/2022), n.7189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4758/2019 proposto da:

Assicuratori dei Lloyd’s, in persona del procuratore generale sig.

V.M., elettivamente domiciliati in Roma V. le Regina

Margherita 278, presso lo studio degli avvocati Marco Ferraro, e

Roberto Bagnardi, che li rappresentano e difendono;

– ricorrenti –

contro

Agenzia Immobiliare Tecnocasa Studio Aprilia Centro Srl,

A.A., B.D., C.M.P., Ca.Em.,

Ch.Sa., Italiana Assicurazioni Spa, L.A., L.D.,

L.M., L.R., L.V., M.M., N.E.,

Reale Mutua Di Assicurazioni Spa, R.F., Ro.Ca.,

S.M., Unipolsai Assicurazioni Spa, Ve.An., Vittoria

Assicurazioni Spa;

– intimati –

e contro

Vittoria Assicurazioni Spa, in persona legale rappresentante sig.

c.c., elettivamente domiciliata in Monza, via Parravicini

n. 30, presso lo studio dell’avvocato Roberto Cerrato, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2762/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’8/3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/11/2021 dal Cons. Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3/4/2018 la Corte d’Appello di Roma, rigettati i gravami in via incidentale spiegati dalla sig. Ca.Em. nonché dai sigg. A.A. e M.M. ed altri, in accoglimento di quello in via principale interposto dal sig. Ve.An. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Latina n. 2391 del 2012, ha condannato il sig. Ro.Ca. – visurista da quest’ultimo incaricato di verificare la sussistenza di vincoli pregiudizievoli- a tenere il medesimo Ve. indenne da quanto condannato a pagare all’ A. e alla M. a titolo di risarcimento dei danni dai medesimi subiti, per avere in data 4/11/2003 rogato – nella sua qualità di notaio – atto di compravendita di immobile rivelatosi gravato da iscrizione pregiudizievole.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito gli Assicuratori dei Lloyd’s, chiamati in manleva dal Ve., propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Vittoria Assicurazioni s.p.a., chiamata in manleva dal Ro., la quale ha presentato anche memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “violazione o falsa applicazione” dell’art. 100 c.p.c., art. 1916 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che, ritenuta sussistente esclusivamente la responsabilità del visurista Ro. e conseguentemente,in riforma della sentenza del giudice di prime cure, eliminata la condanna in precedenza posta a carico del notaio Ve., la corte di merito abbia poi rigettato la domanda volta a recuperare quanto in esecuzione della sentenza di 1^ grado da essi in favore degli originari attori A. e M. pagato per tenere indenne il loro assicurato, erroneamente argomentando dal rilievo della loro terzietà rispetto al rapporto sussistente tra il Ve. e il Ro., laddove, avendo effettuato il pagamento a titolo di garanzia c.d. impropria, l’insussistenza di un rapporto contrattuale con il Ro. non osta alla configurabilità del loro autonomo interesse ad impugnare la sentenza di condanna dell’assicurato e ad ottenere, all’esito dell’esclusione in sede di gravame della responsabilità di quest’ultimo, la restituzione di quanto conseguentemente pagato in manleva.

Con il 2 motivo denunziano “violazione o falsa applicazione” dell’art. 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente rigettato per novità la domanda di rimborso di quanto versato agli originari attori all’esito dell’affermazione della responsabilità del solo visurista Ro., con esclusione di quella del proprio assicurato, atteso che già nell’atto di costituzione nel giudizio di 1 grado avevano spiegato tale domanda, per poi ribadirla in sede di memoria di replica ex art. 184 c.p.c. e nella comparsa conclusionale.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Va anzitutto osservato che la vicenda – per quanto ancora d’interesse – attiene alla somma dagli odierni ricorrenti, chiamati in giudizio in manleva dal notaio rogante Ve., versata in esecuzione della sentenza di 1 grado, che aveva ritenuto quest’ultimo professionalmente responsabile per avere rogato l’atto de quo pur in presenza di pignoramento e di pendente procedura esecutiva avanti al Tribunale di Latina.

All’esito della riforma di tale pronunzia in sede di gravame, essendo stata dalla corte di merito riconosciuta la responsabilità da contratto d’opera intellettuale del (solo) Ro., visurista incaricato dal notaio, la domanda di restituzione di quanto in favore degli originari attori versato dai chiamati odierni ricorrenti e allora appellanti, pur se ravvisata “in tesi” fondata “al pari” dell'”appello principale del notaio Ve.”, è stata nell’impugnata sentenza dalla corte di merito rigettata in ragione della ritenuta “carenza d’interesse giuridicamente tutelabile”, venendo nella specie in rilievo un “rapporto contrattuale tra altri soggetti (il Ve. e il Ro.)”, nonché della relativa “novità”, per essere stata “proposta per la prima volta in appello”.

Orbene, i suindicati assunti sono infondati.

In caso di chiamata in garanzia, l’assicuratore della responsabilità civile ha invero autonomo interesse ad impugnare la pronunzia di accoglimento della proposta domanda principale di responsabilità professionale e di quella di garanzia c.d. impropria spiegata dal professionista assicurato (nel caso, il notaio Ve.), con conseguente condanna dell’assicuratore a tenere indenne l’assicurato di quanto tenuto a pagare al danneggiato (cfr. Cass., Sez. Un., 4/12/2015, n. 24707. Cfr. altresì Cass., 11/9/2017, n. 21098; Cass.,

12/03/2018, n. 5876).

Va altresì sottolineato che l’istanza dell’assicuratore di restituzione di quanto versato non risulta d’altro canto nella specie affetta da novità, atteso che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare)la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, che può anche essere disposta d’ufficio dal giudice, non viola l’art. 345 c.p.c., in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata (v. Cass., 29/10/2020, n. 23972; Cass., 31/3/2015, n. 6457; Cass., 8/7/2010, n. 16152. Cfr. altresì Cass., 16/3/2021, n. 7389. E già Cass., 13/4/2007, n. 8829), nella specie dagli odierni ricorrenti invero in sede di gravame formulata, come emerge dall’atto d’appello incidentale, dai medesimi – per la parte strettamente d’interesse in questa sede – debitamente riportato nel ricorso, in ossequio al disposto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi consegue l’accoglimento del ricorso, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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