Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7188 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. un., 30/03/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 30/03/2011), n.7188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Pres.te f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente Sezione –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.D. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TOMMASO CULLI 11, presso lo studio dell’avvocato DIOTALLEVI

ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CARBONE FERDINANDI, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio degli avvocati GHERA EDOARDO, GHERA

FEDERICO, che lo rappresentano e difendono, per delega a margine de

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1548/2003 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/01/2009;

udito l’avvocato Federico GHERA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI.

MOTIVI:

Fatto

OSSERVA

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 2.1.2009, confermando la sentenza di primo grado, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda proposta da M.D. contro il sen. F.D., all’epoca dei fatti vicepresidente del Senato della Repubblica, di impugnazione del licenziamento intimatogli con comunicazione di revoca dall’incarico di “segretario particolare”, licenziamento di cui dichiarava di essere venuto a conoscenza nel settembre 2004. La Corte d’appello riteneva sussistente per il rapporto e relativa controversia la autodichia del Senato della Repubblica.

Il M. ha proposto ricorso per cassazione a cui il F. resiste con controricorso.

2. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 166 del Regolamento del Senato, di vari articoli del t.u. delle norme regolamentari riguardanti il personale del Senato, del D.P. Senato 31 maggio 1984, n. 5690, di disposizioni dell’ulteriore analogo Decreto 27 giugno 2000, n. 9051. nonchè illogicità di motivazione.

3. Considerata la data della sentenza impugnata trova applicazione l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 ed abrogato dalla L. n. 69 del 2009 con decorrenza dal 4 luglio e con riferimento ai ricorsi per cassazione proposti contro sentenze depositate successivamente a detta data (art. 58, comma 5).

La prima parte dell’art. 366 bis richiede che, nelle ipotesi di ricorso di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si concluda a pena di ammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto, e la sua seconda parte richiede che, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo contenga, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

4. Nella specie rileva la prescrizione relativa al conclusivo quesito di diritto, poichè il ricorso propone censure in linea di diritto relative alla pronuncia sulla giurisdizione e, d’altra parte, non è configurabile un motivo di ricorso per cassazione con riferimento all’art. 360, n. 5, quando vengano proposte questioni di giurisdizione, visto che rispetto ad esse la Corte di cassazione è giudice anche del fatto.

E’ opportuno ricordare che nella giurisprudenza di queste Sezioni unite non è sorto dubbio circa la riferibilità della prescrizione relativa al quesito di diritto anche ai ricorsi ordinari per cassazione che pongano questioni di giurisdizione, stante il riferimento dell’art. 366 bis anche ai motivi di ricorso formulati con riferimento all’art. 360, n. 1. Peraltro la norma è stata ritenuta applicabile anche ai ricorsi contro le sentenze dei giudici speciali per motivi attinenti alla giurisdizione (cfr. ex plurimis, Cass. S.U. n. 7258/2007 e 7433/2009).

Poichè il motivo del ricorso non si conclude con la necessaria formulazione del quesito di diritto, il ricorso stesso deve essere dichiarato inammissibile a norma del richiamato art. 366 bis c.p.c..

La particolarità della controversia consiglia la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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