Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7187 del 21/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/03/2017, (ud. 03/03/2017, dep.21/03/2017), n. 7187
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5569/2016 proposto da:
S.D. e S.P., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DEGLI SCIALO A 6, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
OTTAVI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUSEPPE ANTONINO LOCANDRO;
– ricorrenti –
contro
M.O., M.E. e B.I., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE A N GELICO, 301, presso lo studio
dell’avvocato ARTURO PERUGINI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LUCA PERUGINI;
– controricorrenti –
e contro
Z.E.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 71/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 20/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– S.D. e S.P. hanno proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la sentenza di primo grado, che ebbe a rigettare la domanda con la quale essi avevano chiesto accertarsi l’avvenuto acquisto per usucapione di servitù di passaggio pedonale, in favore del loro fondo, attraverso il portico di proprietà di M.O., Z.E., B.I. e M.E. (parte convenuta);
– M.O., M.E. e B.I. hanno resistito con controricorso;
– gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva;
– la parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– i primi tre motivi (proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) sono inammissibili, sia perchè generici, sia perchè pongono in discussione – nella sostanza – l’accertamento dei fatti come compiuto dai giudici di merito sulla base delle prove acquisite (in ordine alla insussistenza sia del possesso della servitù che del requisito dell’apparenza della stessa), accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, quando – come nella specie – la motivazione della sentenza impugnata non è apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);
– il quarto motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, relativamente all’entità delle spese del giudizio liquidate in primo e secondo grado) è inammissibile, sia perchè non specifico in relazione alla motivazione della sentenza impugnata sul punto (con riferimento al rilievo dell’art. 15 c.p.c.), sia perchè – in ogni caso – il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio in iudicando e, pertanto, per l’ammissibilità della censura, è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate (Cass., Sez. 1, n. 22983 del 29/10/2014), onere che – nella Specie – i ricorrenti non hanno adempiuto;
– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;
– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 3 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017