Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7186 del 21/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 21/03/2017, (ud. 03/03/2017, dep.21/03/2017),  n. 7186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5156/2016 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI N. 121,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE VETERE, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

SANTO, 10/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ORSINI,

rappresentata e difesa dagli avvocati NADYA RITA VETERE e ALDO

VETERE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1616/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO IN ATTO

che:

– B.G. ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la sentenza di primo grado, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da C.E. (parte attrice), la Barca fu condannata al rilascio, in favore della detta attrice (quale proprietaria), dell’immobile urbano già concesso in locazione alla di lei madre poi deceduta Bo.As., in quanto detenuto dalla B. sine titulo;

– la parte intimata ha resistito con controricorso;

– la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) è inammissibile, in quanto del tutto generico, considerato che la ricorrente si limita a trascrivere stralcio di atti processuali, senza precisare quale sarebbe il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di appello;

– il secondo motivo (col quale si deduce la nullità della sentenza impugnata) è inammissibile, sia perchè solleva una questione nuova (quella relativa a precedente procedimento penale nei confronti dell’attrice) che non risulta essere oggetto di motivo di gravame, sia perchè non contiene l’indicazione di alcuna norma giuridica che sarebbe stata violata e dalla quale sarebbe scaturita la dedotta nullità, sia, infine, perchè si risolve in una censura di merito relativa all’accertamento del fatto del possesso;

– il terzo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) è inammissibile, in quanto pone in discussione l’accertamento dei fatti come compiuto dai giudici di merito sulla base delle prove acquisite (i giudici hanno accertato che la B. non ha esercitato sull’immobile un possesso idoneo ai fini dell’usucapione), accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata non apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

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