Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7186 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. I, 13/03/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 13/03/2020), n.7186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. G. C. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 872/2019 r.g. proposto da:

O.K.N., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso,

dall’Avvocato Massimo Petracci, con cui elettivamente domicilia in

Roma, alla via Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell’Avvocato

Andrea Sciarrillo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI ANCONA depositato il 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. O.K.N. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi (il primo dei quali suddiviso in plurime censure), ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., avverso il “decreto” del Tribunale di Ancona del 21 novembre 2018, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale ritenne scarsamente credibili le sue dichiarazioni e, comunque, che i motivi da lui addotti a sostegno delle sue richieste non ne consentissero l’accoglimento.

2. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 (definizione del termine rifugiato); del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 (esame dei fatti e delle circostanze); del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 (atti di persecuzione); del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), (protezione sussidiaria), anche in relazione all’art. 3 Cost.; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (criteri applicabili all’esame delle domande); del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis (procedura di esame); D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”. Si contestano le affermazioni del tribunale a quo in ordine alla ritenuta inattendibilità del racconto dell’odierno ricorrente, all’accertata insussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento, in favore di quest’ultimo, dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, e si censurano le conclusioni cui il medesimo tribunale era giunto con riguardo all’effettiva situazione politico-sociale della zona di sua provenienza;

II) “Art. 360 c.p.c., n. 4 – “Nullità della sentenza o del procedimento”, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (art. 10 Cost., comma 3)”, ascrivendosi al tribunale dorico di aver adottato una motivazione meramente apparente nel respingere la richiesta di protezione umanitaria.

2.1. Le descritte, plurime censure rinvenibili nel primo motivo, suscettibili di trattazione unitaria in ragione della loro connessione, sono complessivamente immeritevoli di accoglimento.

2.2. Nella specie, invero, il tribunale anconetano, con accertamenti evidentemente di natura fattuale, ha considerato “carente di credibilità” la narrazione dell’odierno ricorrente, che aveva sostenuto di essere stato accusato di aver provocato la morte di un militare nel corso degli scontri verificatisi in occasione di una manifestazione di aderenti al partico (OMISSIS) (ha rilevato quel giudice che, come poteva evincersi dalle risultanze del verbale di sua audizione innanzi alla commissione territoriale, “a domande pertinenti sugli accadimenti, il richiedente non è stato in grado di circostanziare la vicenda (nomi, tempo, luogo), peraltro su fatti essenziali e determinanti l’espatrio. Inoltre, le dichiarazioni sono apparse affette da incoerenza interna e frequenti sono state le contraddizioni su punti principali della storia personale. Le informazioni acquisite in merito al Paese di origine hanno anche smentito quanto dichiarato dal ricorrente, tenuto conto sia della provenienza (Imo State) rispetto al fenomeno secessionista della Nigeria del Sud-Est, sia della non autenticità dei documenti allegati. Sul punto, si osserva che l’evento occorso al richiedente, nel corso del quale avrebbe ucciso un militare (le cui modalità restano poco plausibili come evidenziato anche dalla Commissione), si sarebbe verificato nell’Anambra State, ed invece l’atto di cattura risulta inspiegabilmente emesso da due stazioni di polizia contemporaneamente, la prima ubicata nell’Abia State (zona non avente alcun collegamento con la vicenda) e la seconda nell’Imo State (territorio che… non è interessato dalla presenza del movimento (OMISSIS))”. Cfr. pag. 4 del decreto impugnato), ed ha motivatamente escluso, menzionando le specifiche fonti internazionali consultate (Report EASO COI del 4 settembre 2017, da ritenersi sufficientemente aggiornato in rapporto al momento – 7 novembre 2018 – di deliberazione del decreto oggi impugnato), che la zona di provenienza (Nigeria, Imo State) dell’ O. sia caratterizzata dalla presenza di un conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante. Ha parimenti negato, alla stregua delle medesime fonti, la sussistenza dei profili di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

2.3. Questa Suprema Corte, poi, ha ancora recentemente (cfr. Cass. n. 18446 del 2019) chiarito che: i) la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve ponderare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in Cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella specie nemmeno prospettato), come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., nel medesimo senso, Cass. n. 3340 del 2019); in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, investe certamente le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), del predetto Decreto (cfr. Cass. n. 15794 del 2019; Cass. n. 4892 del 2019), mentre, quanto a quella proposta giusta la lett. c) del medesimo decreto, si è già riferito che il provvedimento oggi impugnato ha comunque esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza del richiedente, onde la corrispondente doglianza di quest’ultimo è insuscettibile di accoglimento, in quanto, sostanzialmente, volta ad ottenere la ripetizione del giudizio di fatto, attività qui preclusa in virtù della funzione di legittimità.

2.3.1. A tanto deve soltanto aggiungersi che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati…”, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte (cfr. Cass. n. 30105 del 2018).

2.4. In definitiva, quanto oggi esposto da O.K.N., argomentando le censure in esame, si risolve, sostanzialmente – benchè formalmente prospettate come vizio di violazione di legge – in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, cui il primo intenderebbe opporre una diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie utilizzate dal già menzionato tribunale: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè la più recente Cass. n. 8758 del 2017).

3. Parimenti infondato è il secondo motivo.

3.1. Invero, la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnato un decreto decisorio reso il 21 novembre 2018), ha avuto l’effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per “mancanza della motivazione”, ipotesi configurabile allorchè la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).

3.2. La semplice lettura del decreto oggi impugnato, nella parte in cui, con motivazione affatto esaustiva e corredata da richiami a pertinenti pronunce di legittimità, ha negato al ricorrente il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (alla stregua della disciplina, da ritenersi applicabile ratione temporis – cfr. Cass., SU, nn. 29459-29461 del 2019 – di cui al D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6), consente agevolmente di escludere che il Tribunale di Ancona sia incorso nel vizio ascrittogli con la censura in esame, la quale si rivela essenzialmente volta (al pari di quanto si è detto in relazione a quelle di cui al primo motivo) ad un inammissibile riesame del merito.

4. Il ricorso, dunque, va respinto, senza necessità di pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017), e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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