Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7185 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 29/03/2011), n.7185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in Roma, viale delle

Milizie n. 9, presso l’avv. D’Acunti Stefano, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 26/20/08, depositata il 19 marzo 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Stefano D’Acunti per il ricorrente;

udito il P.G., in persona dell’Avvocato Generale dott. Domenico

Iannelli, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che M.C. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale e’ stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario adito, appartenendo la giurisdizione all’AGO, in relazione all’impugnazione di preavviso di fermo amministrativo dell’autoveicolo di proprieta’ del M., emesso a seguito del mancato pagamento di varie cartelle esattoriali;

che la Equitalia Gerit s.p.a. non si e’ costituita.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’unico motivo di ricorso attiene alla giurisdizione, in quanto si contesta la pronuncia impugnata per avere il giudice a quo dichiarato in toto il proprio difetto di giurisdizione, anziche’ rimettere solo parzialmente la causa al giudice ordinario, trattenendola in ordine ai crediti, posti a fondamento del provvedimento impugnato, aventi natura tributaria;

che sulla questione si sono gia’ pronunciate le Sezioni Unite (cfr., in particolare, ordinanze nn. 14831 del 2008 e 10672 del 2009);

che, pertanto, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 1, la causa va rimessa al Primo Presidente per le determinazioni di competenza.

P.Q.M.

LA CORTE rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 marzo 2011 e, in seconda convocazione, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

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