Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7185 del 21/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.21/03/2017),  n. 7185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7471/2016 proposto da:

T.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LORENZO VALLA

18, presso lo studio dell’avvocato LUCA MARAGLINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANGELO FRABASILE giusta procura speciale

allegata in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1035/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

emesso il 15/12/2015 e depositato l’8/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con decreto dell’8.1.2016 la Corte d’appello di Lecce, accogliendo l’opposizione erariale proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, dichiarava inefficace, perchè notificato il 29.6.2015, decorso il termine di cui all’art. 5, comma 2, legge cit., il decreto monocratico che la stessa Corte, su ricorso di T.V., aveva emesso il 18.5.2015 a carico del Ministero della Giustizia.

Per la cassazione di tale decreto T.V. ricorre sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso dalle parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, quale la ritardata comunicazione, avvenuta a mezzo PEC soltanto in data 28.5.2015, e dunque dieci giorni dopo l’emissione del decreto di ingiunzione.

2. – Il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, convertito con modificazioni in L. n. 221 del 2012, e dell’art. 45 disp. att. c.p.c., comma 4, nonchè del principio di affidamento.

3. – I motivi – da esaminare congiuntamente perchè entrambi volti ad affermare l’esistenza di un onere di comunicazione del decreto monocratico da parte della cancelleria – sono fondati.

Sebbene la L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2, preveda che il decreto diventi inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento, deve ritenersi che tale termine decorra dalla comunicazione del decreto stesso alla parte ricorrente. Ciò si desume sia dal 4 comma della stessa norma, in base al quale il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei conti e ai titolari dell’azione disciplinare, sia dalla sostanziale continuità normativa rispetto al testo precedente del medesimo art. 5, che prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, disponeva espressamente che il decreto fosse comunicato, oltre che alle parti, alle suddette autorità.

Avvalora tale interpretazione l’ulteriore circostanza che mentre l’inefficacia del decreto ingiuntivo (che costituisce il modello di riferimento del procedimento ex L. n. 89 del 2001) non notificato nel termine di cui all’art. 644 c.p.c., determina una situazione rimediabile (salvo prescrizione o decadenze sostanziali) attraverso la riproposizione della domanda, non altrettanto avviene nel caso del decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione, non più riproducibile per l’espresso divieto contenuto nel medesimo art. 5, comma 2.

3.1. – Nella specie, il decreto è stato comunicato a mezzo PEC alla parte ricorrente il 28.5.2015 e quest’ultima l’ha, a sua volta, notificato all’Avvocatura dello Stato il 29.6.2015 (il giorno di scadenza del termine di 30 gg., 27 giugno, cadendo di sabato, con conseguente slittamento dell’ultimo giorno utile al lunedì successivo: art. 155 c.p.c., commi 4 e 5), e dunque tempestivamente.

4. – Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio, anche per le spese di cassazione, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio, anche per le spese di cassazione, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

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