Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7185 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. I, 13/03/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 13/03/2020), n.7185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13967/2019 proposto da:

N.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Giorgetti,

presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Corso Mazzini

n. 100, Ancona, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 3606/2019 del Tribunale di Ancona, depositato

il 16/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Cons. Dott. MARIA GIOVANNA SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato il 16 marzo 2019, il Tribunale di Ancona ha rigettato le istanze di protezione internazionale avanzate da N.M., cittadino del (OMISSIS), il quale aveva dichiarato di esser fuggito per sottrarsi alle violenze dei suoi familiari, che non avevano accettato la sua relazione sentimentale con una donna cristiana, dalla quale aveva avuto un figlio, essendo egli musulmano e già coniugato.

Il Tribunale ha ritenuto che i fatti narrati, anche laddove credibili, costituivano vicende di vita privata e di giustizia comune, ha quindi escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria.

Ricorre il richiedente sulla base di tre motivi. L’Amministrazione è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2: unitamente al ricorso è stata depositata una copia analogica del decreto impugnato, estratta dal fascicolo informatico, la cui dichiarazione di conformità – pure enunciata in calce al provvedimento, mediante omologo titolo ed a carattere stampatello – non risulta poi effettuata, risultando vergati a mano il nome dell’Avv. Giorgetti, la sua data di nascita ed il numero di codice fiscale. Null’altro.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8312 del 2019, hanno affermato il principio secondo cui: “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata, sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in Camera di consiglio”.

3. Nella specie, l’Amministrazione non si è costituita ed il ricorrente non ha provveduto all’incombente entro l’adunanza odierna.

4. Il ricorso va, quindi, deciso in rito, senza provvedere sulle

spese, stante, appunto, la mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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