Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7184 del 21/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 21/03/2017, (ud. 09/12/2016, dep.21/03/2017),  n. 7184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5564/2016 proposto da:

L.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

COSIMO CASTRIGNANO’, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

QUESTURA DI BRINDISI;

– intimata –

avverso il decreto del GIUDICI DI PACE di BRINDISI, depositato il

14/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO MORGESE;

udito l’Avvocato Cosimo Castrignanò, per il ricorrente, che si

riporta agli scritti e chiede la distrazione delle spese.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Giudice di Pace di Brindisi, con decreto emesso in udienza del 14 dicembre 2015, ha disposto la proroga per trenta giorni del termine di trattenimento di L.B. in un centro di identificazione ed espulsione.

Egli ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui l’autorità intimata non ha resistito.

Il primo e terzo motivo denunciano violazione di legge (art. 97 c.p.p.) per avere il GdP nominato un difensore d’ufficio a L.B.i il quale, però, aveva nominato il difensore di fiducia e per avere rigettato l’istanza di rinvio formulata dal primo per legittimo impedimento del secondo.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4) perchè il difensore d’ufficio non era stato tempestivamente avvertito della fissazione dell’udienza, con conseguente lesione del diritto di difesa.

Il quarto motivo denuncia violazione di legge (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 15, comma 5) per avere disposto la proroga del trattenimento sei giorni prima dello scadere del precedente termine, quando avrebbero potuto essere chiesti solo l’espulsione o il respingimento.

Il quinto motivo denuncia omessa motivazione su una violazione di legge (art. 14, commi 4 e 5, D.Lgs. cit.).

Il Relatore ha depositato una proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nel senso dell’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso per cassazione, con assorbimento degli altri.

Il ricorrente non ha presentato memoria.

Il Collegio non condivide la predetta proposta del relatore.

Si osserva, in ordine ai primi tre motivi, che il decreto di proroga del trattenimento è stato emesso all’esito di un’udienza svoltasi previo avviso al difensore di fiducia e che l’istanza di rinvio dell’udienza sarebbe stata presentata tramite il difensore d’ufficio per un legittimo impedimento del difensore di fiducia, senza, però, che le ragioni dell’istanza siano state documentate al Giudice di Pace (nel verbale si legge soltanto che il difensore presente in udienza “si riporta all’istanza di rinvio dell’avv. Cosimo Castrignanò”) nè a questa Corte.

Il quarto motivo è inammissibile, deducendo genericamente la violazione del “limite normativo per ciascuna frazione temporale” prevista dalla legge per la proroga. Il menzionato del D.Lgs. n. 286 del 1988, art. 14, comma 5, disponendo che il questore possa eseguire l’esplusione o il respingimento “anche prima di tale termine” (di trattenimento), non preclude la possibilità di disporre la proroga.

Il quinto motivo è inammissibile, deducendosi un vizio di motivazione (ormai, tra l’altro, astrattamente ammissibile negli stretti limiti stabiliti da S.U. 8053/2014) su una presunta violazione di norme di diritto.

Il ricorso è rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

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