Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7184 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. I, 13/03/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 13/03/2020), n.7184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12308/2019 proposto da:

M.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Giorgetti,

presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Corso Mazzini

n. 100, Ancona, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto n. 2750/2019 del Tribunale di Ancona, depositato

il 27/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Cons. Dott. MARIA GIOVANNA SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato del 27 febbraio 2019, il Tribunale di Ancona ha rigettato le istanze di protezione internazionale avanzate da M.S., cittadino del (OMISSIS).

Il Tribunale ha ritenuto il richiedente non credibile, ha escluso la sussistenza della situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato nella regione di sua provenienza ed i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Ricorre il richiedente sulla base di quattro motivi. L’Amministrazione ha depositato atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, “anche quanto all’apparenza motivazionale”, il ricorrente lamenta che, nel ritenere la domanda non circostanziata, il Tribunale ha posto in essere una motivazione a carattere tautologico ed apparente.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, “anche quanto all’apparenza motivazionale”, per avere il Tribunale ritenuto non credibile il racconto narrato sulla base di mere discordanze su fatti secondari.

3. I motivi, da valutarsi congiuntamente, per la loro connessione, sono inammissibili. La vicenda narrata è stata ritenuta non credibile dal Tribunale non già sulla base di elementi di dettaglio, ma per la genericità del racconto in relazione a nomi, tempi e luogo ed a fatti espressamente qualificati essenziali (uccisione di un amico e minacce rivolte al richiedente stesso) affiliazione al partito del (OMISSIS), con offerta di divenirne dirigente, in assenza di conoscenza del significato dell’acronimo, del programma e delle attività, inoltre, il racconto è stato ritenuto non coerente con le notizie del Paese. I motivi non incontrano dunque la decisione, e tendono a sovvertire la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, che attenendo al giudizio di merito, non è censurabile in questa sede di legittimità.

4. Con il terzo motivo, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis; art. 8, p. 2 della Direttiva qualifiche e vizio di motivazione. Il ricorrente lamenta che il giudice del merito ha tratteggiato un quadro di prepotenze in Bangladesh ed ha considerato un unico episodio senza considerare la riduzione in schiavitù in caso di “mancata restituzione del prestito”. 5. Il motivo è inammissibile per la sua assoluta genericità: non solo il ricorrente non espone neppure le ragioni dell’espatrio (cfr. pag. 2 penultimo periodo) ma si riferisce a fatti di cui la decisione impugnata non si è affatto occupata (prestiti non restituiti o di problemi di usura). Senza dire che il motivo è declinato sul vizio di motivazione che, a seguito della riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non è più deducibile in sede di legittimità.

6. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1; D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1 c-ter e vizio di motivazione, per non avere il Tribunale ritenuto sussistere i presupposti per la concessione del permesso umanitario.

7. Il motivo è inammissibile. Ed, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte il permesso umanitario costituisce una misura residuale, per garantire le situazioni, da individuare caso per caso, nelle quali, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), non possa disporsi tuttavia l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. n. 4455 del 2018; n. 23604 del 2017; n. 15466 del 2014, n. 26566 del 2013). 8. Nella specie il giudice del merito ha escluso la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, ed il ricorrente, che invoca principi giurisprudenziali e favorevoli precedenti di merito, omette di allegarla, senza considerare che il presupposto della protezione umanitaria non va riconnesso alla generale condizione del Paese di provenienza, ma è costituito dalla presenza di una condizione di vulnerabilità del singolo soggetto: essa è volta a proteggere tale soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili, non essendo al riguardo sufficiente il raggiungimento di un livello d’integrazione sociale, personale od anche lavorativa.

9. Non va provveduto sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA