Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7183 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 29/03/2011), n.7183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EDIL COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Volterra n. 15,

presso l’avv. TARSIA Rosario, rappresentata e difesa dall’avv.

Ditaranto Pietro, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata n. 22/01/07, depositata il 14 marzo 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 febbraio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 22/01/07, depositata il 14 marzo 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stata confermata l’illegittimita’ dell’avviso di recupero del credito d’imposta di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8 emesso nei confronti della EDIL Costruzioni s.r.l, avendo il giudice a quo ritenuto che tale atto impositivo “non trova alcuna legittimazione normativa” e pertanto e’ inesistente.

La contribuente resiste con controricorso.

2. Il ricorso, con il quale si censura l’anzidetta ratio decidendi, appare manifestamente fondato, avendo questa Corte gia’ avuto occasione di affermare il principio in virtu’ del quale, in tema di contenzioso tributario, gli avvisi di recupero di crediti di imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell’insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazioni della volonta’ impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione, e come tali sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 anche se emessi anteriormente all’entrata in vigore della L. 30 dicembre 2004, n. 311, che ha espressamente annoverato l’avviso di recupero quale titolo per la riscossione di credili indebitamente utilizzati in compensazione (Cass. n. 4968 del 2009).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata, la quale procedera’ a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

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