Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7183 del 21/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/03/2017, (ud. 21/11/2016, dep.21/03/2017),  n. 7183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27154/2014 proposto da:

P.R., in proprio e come rappresentante di VIDEO LIVE di

P.R. e C. s.a.s., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ENRICO SPITALI giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

RAI RADIOTELVVISIONE ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

Responsabile del Contenzioso Civile, Amministrativo e del Lavoro,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

studio dell’avvocato GERARDO VESCI, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO PUGLIESE in virtù di mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1035/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 05/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESE;

udito l’Avvocato Alberto Feliziani (delega orale Avvocato Paolo

Pugliese), per la controricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 27154/14 proposto da P.R. nei confronti della Rai Radiotelevisione Italia Spa il Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

P.R. ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi cui ha resistito la Rai Radiotelevisione Italia Spa avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 1035/13 che, pur avendogli riconosciuta l’avvenuta lesione del diritto morale d’autore, ha escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale.

Con il primo motivo il ricorrente si duole per non aver il giudice di prime cure disposto il risarcimento del danno in suo favore secondo guanto indicato all’art. 1226 c.c., adducendone il pregiudizio subito sotto il profilo economico in ragione del fatto che la mancata indicazione del proprio nome in servizi giornalistici e montaggi televisivi implicava una mancata pubblicità che si traduceva in una perdita di chance e mancato incremento del giro d’affari.

Con il secondo motivo di ricorso il P. adduce l’omessa motivazione da parte del giudice di merito circa il mancato ricorso ai criteri equitativi e presuntivi per il determinarsi del lamentato risarcimento per il supposto danno.

Le censure mosse stante la loro connessione possono esser esaminate congiuntamente.

Il ricorso è fondato.

Va rammentato preliminarmente l’orientamento di questa Corte secondo cui la violazione di un diritto di esclusiva che spetta all’autore, analogamente a quella di un diritto assoluto o di un diritto personale (Cass. n. 11103/98) costituisce danno in re ipsa senza che incomba al danneggiato altra prova che non quella della sua estensione. (Cass. 7971/99; Cass. 3672/01; Cass. 8730/11).

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la lesione del diritto d’autore, pur nella componente di diritto della personalità riferito alla paternità ed integrità dell’opera e non all’utilizzazione della stessa, può dar luogo al risarcimento del danno patrimoniale, qualora dalla sua lesione sia derivato un pregiudizio economico al soggetto che ne è titolare, ed in tal caso la risarcibilità del danno è illimitata, non restando soggetta alla restrizione ai soli casi determinati dalla legge, la quale riguarda, invece, il danno non patrimoniale, alla stregua dell’art. 2059 c.c., secondo la sua interpretazione costituzionalmente orientata (Cass. 25510/10).

In particolare in tema di risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all’illecito sfruttamento del diritto d’autore, si può ricorrere alla valutazione equitativa del danno (Cass. 8730/11; Cass. 14060/15; Cass. 12314/15; Cass. 11225/15).

Nel caso di specie, considerato che i servizi ed i montaggi operati dal P. e la mancata attribuzione della paternità dei medesimi risulta incontestata, la prova del danno subito può esser fornita anche con presunzione e lo stesso può essere liquidato con valutazione equitativa.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in camera di consiglio.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 21.07.2016;

Il Cons. relatore”.

Viste le memorie delle parti;

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che il ricorso è ammissibile tenendo conto del fatto che al termine lungo per impugnare vanno applicati due periodi di sospensione feriale; che in particolare, anche a volere ritenere, in via di pura ipotesi, rinunziabile il diritto morale d’autore, nel caso di specie nel contratto intercorso (in particolare clausola n. 4) tra le parti non si evince suddetta rinuncia che sarebbe in ogni caso dovuta essere espressa;

che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

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