Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7182 del 29/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 29/03/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 29/03/2011), n.7182
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
ALVARO GIOVANNETTI e C. S.N.C., in persona del legale rappresentante
pro tempore, G.A., e P.R.;
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Toscana, sez. 1^, n. 39, depositata il 22.12.2006;
Letta la relazione scritta;
constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che i contribuenti, nella qualita’ di alienanti, proposero ricorso avverso avviso rettifica e liquidazione invim, relativa a compravendita immobiliare del 30.12.1999, fondato sul disconoscimento della possibilita’ di applicare alla fattispecie, ai fini della determinazione del valore dell’immobile al 31.12.1992, il criterio del valore tabellare D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 52, comma 4, e D.L. n. 70 del 1988, ex art. 12 e la necessita’ di far, all’uopo, ricorso al criterio del “valore venale”;
che, sull’opposizione dell’Agenzia, l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello della parte soccombente, dalla commissione regionale, che riconobbe ai contribuenti pieno titolo ad avvalersi l’applicazione della valutazione automatica, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52;
rilevato:
– che, avverso la sentenza di appello, l’Agenzia propone ricorso per cassazione in unico motivo e deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17, comma 7, del D.L. n. 70 del 1988, art. 12 convertito in L. n. 154 del 1988, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, nonche’ L. n. 75 del 1993, art. 2, comma 2, – censura la decisione impugnata per non aver considerato l’impossibilita’ di definire il valore dell’immobile al 31.12.1992, in funzione del criterio di valutazione automatica, con riferimento a rendita catastale richiesta ed attribuita solo, successivamente, in data 20.04.1999;
– che gli intimati non si sono costituiti;
osservato:
– che deve darsi seguito alla largamente prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di invim, per l’applicazione dell’imposta nel periodo transitorio successivo alla sua soppressione (periodo dal 1 gennaio 1993 al 1 gennaio 2003), il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17, comma 7, dispone che il valore finale, da indicare nella dichiarazione, deve essere quello posseduto dall’immobile alla data del 31 dicembre 1992; con la conseguenza che, quando il contribuente abbia chiesto la valutazione su base catastale, le rendite dei fabbricati vanno individuate in quelle vigenti alla data del 31 dicembre 1992 (ossia a quelle contenute nel D.M. Finanze 20 gennaio 1990) e non in quelle allegate al D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 568 (e succ. modificazioni), ostando all’applicazione retroattiva di queste ultime, piu’ favorevoli al contribuente, la previsione del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 2, convertito in L. n. 75 del 1993 (cfr. Cass. 20628/09, 22575/06, 19248/05, 4718/03, 2715/02);
che, d’altro canto, gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale, emessi anteriormente all’1.1.2000 (a partire dalla quale l’efficacia dei medesimi decorre dalla loro notificazione, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1), sono dotati di immediata operativita’ dalla data della domanda (Cass. 1196/05, 22571/04, 506/2002).
ritenuto:
che, pertanto, il ricorso si rivela manifestamente fondato, sicche’ va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Toscana.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Toscana.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011