Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7182 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. I, 13/03/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 13/03/2020), n.7182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11121/2019 proposto da:

S.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Marco

Giorgetti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in

Corso Mazzini n. 100, Ancona, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto n. 1867/2019 del Tribunale di Ancona, depositato

il 09/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Cons. Dott. MARIA GIOVANNA SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato il 9 febbraio 2019, il Tribunale di Ancona ha rigettato le istanze di protezione internazionale avanzate da S.M., cittadino del (OMISSIS), il quale aveva dichiarato di esser fuggito per sottrarsi alle violenze dei familiari di una ragazza con cui aveva avuto una relazione intima, rimanendo incinta.

Il Tribunale ha ritenuto che i fatti narrati, anche laddove credibili, costituivano vicende di vita privata e di giustizia comune, ha quindi escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria.

Ricorre il richiedente sulla base di tre motivi. L’Amministrazione ha depositato atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo ed il secondo motivo, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6 e 7, in relazione all’art. 14, lett. a) e b), ed all’apparenza motivazionale, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2. Il ricorrente si duole che, nel qualificare i fatti narrati come vicenda di natura privata e frutto di timori personali, il Tribunale, da una parte, non abbia valutato la situazione prospettata come minaccia di un danno grave in riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e, dall’altra, abbia posto in essere una motivazione apparente, non essendo stato effettuato alcun approfondimento istruttorio circa l’effettività della tutela apprestata dallo Stato di provenienza.

2. Il motivo è inammissibile. Ed, infatti, esso, oltre che generico, non incontra la decisione, tenuto conto che il Tribunale ha evidenziato, all’esito dell’approfondita valutazione condotta circa la libertà di contrarre nozze e la pratica dei matrimoni combinati, che le ritorsioni, in ipotesi di ribellione, vengono riservate alle donne (circa 1.000 uccisioni per “lesione d’onore”), e che, comunque, nella specie, avendo la ragazza abortito, non ricorre il pericolo di danno grave per il ricorrente – che non aveva dichiarato di aver subito minacce o aggressioni, ma solo insulti telefonici – in caso di rimpatrio. Tale conclusione, tutt’altro che una formula di stile, come afferma il ricorrente, costituisce il portato del convincimento cui è pervenuto il Tribunale all’esito della valutazione dei fatti di causa e delle informazioni assunte, ed il relativo apprezzamento attiene al merito ed è estraneo al presente giudizio di legittimità.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1; D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1 c-ter e vizio di motivazione, per non avere il Tribunale ritenuto sussistere i presupposti per la concessione del permesso umanitario.

4. Il motivo è inammissibile. Ed, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte il permesso umanitario costituisce una misura residuale, per garantire le situazioni, da individuare caso per caso, nelle quali, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), non possa disporsi tuttavia l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. n. 4455 del 2018; n. 23604 del 2017; n. 15466 del 2014, n. 26566 del 2013). 5. Nella specie, il giudice del merito ha escluso la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, ed il ricorrente, che invoca principi giurisprudenziali, e favorevoli precedenti di merito, omette di allegarla, e questa Corte ha già chiarito che il permesso umanitario non va riconnesso alla generale condizione del Paese di provenienza, ma presuppone la sussistenza di una condizione di vulnerabilità del singolo soggetto ed è volto a proteggerlo dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

6. Non va provveduto sulle spese dato il mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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