Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7181 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 29/03/2011), n.7181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

TEATRO MONZA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 18^, n. 126, depositata il

18.12.2006;

Letta la relazione scritta; constatata la regolarita’ delle

comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la sentenza di appello indicata in epigrafe, nel confermare la decisione di primo grado, ha affermato l’illegittimita’, per carenza dei presupposti di relativa adozione, di cartella di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis emessa per il recupero a tassazione conseguente al disconoscimento di credito d’imposta riportato quale eccedenza della dichiarazione precedente;

rilevato:

– che, avverso detta sentenza, l’Agenzia propone ricorso per cassazione, in unico motivo, deducendo violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis;

– che la societa’ intimata non si e’ costituita;

osservato:

– che questa Corte ha gia’ puntualizzato che, in tema di imposte sui redditi, lo strumento della liquidazione automatica d’imposta previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 13 poteva essere utilizzato anche se l’anomalia, l’errore o l’omissione riguardava crediti d’imposta maturati negli anni precedenti, prevedendo la norma, al comma 2, lett. g), non riprodotto nella nuova versione, il controllo dei crediti di imposta spettanti (in quanto, evidentemente, maturati negli anni precedenti) e dei versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni, cioe’ dei mezzi di estinzione del debito tributario (cfr. Cass. 6757/10, 25578/09, 14750/08, 13591/07);

– che questa Corte ha peraltro, altresi’, affermato che – qualora la liquidazione delle imposte ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis non si sovrapponga alla dichiarazione del contribuente, ma si risolva in una rettifica dei risultati della dichiarazione stessa, che comporti una pretesa ulteriore da parte dell’amministrazione finanziaria – si e’ in presenza di un’attivita’ impositiva vera e propria, per definizione rientrante in quella di accertamento, sicche’ la cartella esattoriale che rechi la pretesa fiscale non solo va notificata nel termine previsto a pena di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento, ma deve essere anche motivata come il suddetto avviso, ossia deve contenere tutte le indicazioni idonee a consentire al contribuente di apprestare un’efficace difesa (cfr. Cass. 28056/09, 13581/07, 15042/06, 14414/05);

considerato:

– che, non apparendo la sentenza impugnata aderente al primo degli indirizzi sopra evidenziati, il ricorso dell’Agenzia si rivela manifestamente fondato, sicche’ va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c. (nonostante il diverso tenore della relazione: cfr. Cass. 7433/09, 5464/09);

– che, cassata la sentenza impugnata, la causa va, peraltro, rinviata al giudice del merito per l’accertamento in fatto delle condizioni di cui al secondo degli indirizzi sopra evidenziati e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Lombardia.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

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