Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7181 del 25/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 25/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 25/03/2010), n.7181
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo
studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresentata e difende,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
T.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 89/2 0 05 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 20/04/2005 R.G.N. 332/03 e 512/04;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
21/01/2010 dal Consigliere Dott. DI CERBO Vincenzo;
udito l’Avvocato GIOVANNI G. GENTILE per delega PESSI ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per: dichiarazione di
inammissibilita’.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO
che:
la Corte d’appello di Perugia ha confermato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva dichiarato la nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 2 novembre 1999 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con T.M.;
per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; la lavoratrice e’ rimasta intimata;
in corso di causa e’ stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale concernente la controversia in esame;
dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante di Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
ad avviso del Collegio il verbale di conciliazione de quo si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);
in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;
nulla deve essere statuito in tema di spese processuali atteso che la lavoratrice, rimasta intimata, non ha svolto alcuna attivita’ processuale.
PQM
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010