Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7181 del 21/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 21/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.21/03/2017),  n. 7181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7866/2011 proposto da:

M.F., C.F. (OMISSIS), C.A. e C.D. questi

ultimi eredi di C.S., tutti nella qualità di eredi di

B.A.B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA STANISCIA, che li rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO,

CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8081/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/03/2010 R.G.N. 10012/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato NICOLA STANISCIA;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN per delega verbale Avvocato GIUSEPPINA

GIANNICO.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

M.F. e C.S., quali eredi di B.A.B., chiesero al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro la condanna dell’I.N.P.S. al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione derivanti dalla tardiva erogazione dei ratei di pensione spettanti alla propria dante causa. L’INPS, tra l’altro, eccepì tempestivamente la nullità del ricorso per difetto di valida procura in quanto rilasciata all’estero e quindi priva di autenticazione da parte del difensore italiano. Il Tribunale accolse in parte la domanda.

I ricorrenti impugnarono la sentenza in via principale mentre l’INPS, appellando in via incidentale, propose eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di procura e si dolse che il Tribunale non avesse accolto tale eccezione – unitamente alle altre riferite al merito della domanda – già proposta relativamente alla procura del ricorso in primo grado.

La Corte d’appello di Roma con la sentenza qui impugnata ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, la nullità del ricorso di primo grado per difetto di valide procure alle liti.

Ha ritenuto la Corte territoriale – dopo aver constatato la mancata presentazione delle ricorrenti a rendere l’interrogatorio formale sul punto dell’avvenuto rilascio all’estero della procura rilasciata in primo grado e dopo aver dato atto che le parti risiedevano in (OMISSIS) – che la medesima procura alle liti conferita all’estero fosse nulla essendo priva tanto della legalizzazione della firma quanto della formalità della “apostille”.

Aggiungeva la Corte che neanche la successiva procura alle liti in favore dell’avv.to Gina Tralicci, prodotta in corso di causa, fosse idonea in quanto non vi era continuità tra la procura speciale e la autenticazione del notaio perchè il relativo timbro risultava interrotto. Inoltre, la mera autenticazione del notaio non sarebbe stata sufficiente perchè l’atto era comunque privo dell'”apostille” richiesta per la legalizzazione degli atti ed i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.

Avverso tale sentenza M.F., C.A. e C.D., questi ultimi quali affermati eredi di C.S., ricorrono per cassazione con un motivo illustrato da memoria con richiesta di pronuncia a Sezioni Unite. L’I.N.P.S. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. Deve rilevarsi – ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 1 – l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da C.A. e C.D., affermati eredi di C.S., già parte nei precedenti gradi di merito. Essi, infatti, risultano indicati in ricorso solo attraverso il nome ed il cognome, restando del tutto sconosciute le rispettive generalità ed i luoghi di residenza. Non sono presenti, peraltro, sia nel corpo del ricorso che nella procura ulteriori elementi dai quali trarre indicazioni utili al fine di identificare le parti medesime.

1.2. Essi, inoltre, pur qualificandosi eredi di C.S., non hanno fornito la prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della loro qualità di eredi di quest’ultima (Sez. U, Sentenza n. 12065 del 29/05/2014).

1.3. La ricorrente M.F., originaria parte dei giudizi di merito, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., nella quale, ha affermato la tesi secondo cui, nonostante ” il libello introduttivo” sia stato azionato in forza di procura notarile croata non munita di “apostille”, tale circostanza sarebbe stata sanata per effetto dell’ingresso della repubblica Croata nell’Unione Europea, avendo l’Italia aderito alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 con L. n. 106 del 1990.

Inoltre, ha avanzato istanza di annullamento della sentenza impugnata in riferimento alla mancata applicazione, da parte della Corte d’appello, del disposto dell’art. 182 c.p.c., alla fattispecie in esame, richiamando la recente giurisprudenza di questa Corte in materia di inesistenza o di mancata produzione in giudizio del negozio rappresentativo; in caso contrario, ha fatto istanza di rimessione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374 c.p.c., in relazione all’applicazione del disposto dell’art. 182 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, anche ai giudizi iniziati prima del 4 luglio 2009, ovvero che il procedimento venga riunito a quello in relazione al quale era stata emessa ordinanza di rimessione alle Sezione Unite n. 1081/2016.

1.4. Tutte le richieste contenute nella memoria, diverse dalla prospettazione dello ius superveniens costituito dagli effetti derivanti dall’ingresso della Repubblica croata tra i paesi dell’Unione europea che attiene al motivo di ricorso, devono ritenersi inammissibili in quanto legate alla valutazione di un motivo di ricorso per cassazione (violazione dell’art. 182 c.p.c., nella formulazione introdotta con L. n. 69 del 2009) non presente nel ricorso per cassazione proposto dalla parte, neanche attraverso la semplice prospettazione delle questioni priva di esplicita intitolazione. Nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non siano state adeguatamente prospettate o sviluppate con l’atto introduttivo, e tanto meno, dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito (tra le tante, Cass. SSUU 11097/2006, Cass. 18195/2007; Cass. 26670/2016).

2. Con l’unico motivo di ricorso, la parte ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 83 e 112 c.p.c. e – qualificata in termini di error in procedendo – della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 resa esecutiva in Italia con L. n. 1253 del 1966.

2.1 Il motivo, nella parte esplicativa, si riferisce esclusivamente al punto della sentenza impugnata che ha ritenuto la nullità della procura “ad lites” in favore dell’avv.to Tralicci, prodotta nel corso del giudizio d’appello all’udienza del 4 febbraio 2009 e contestata dall’Istituto. Non vi è impugnazione, invece, relativamente al giudizio di nullità del ricorso di primo grado per difetto di valida procura che risulta motivato dalle ragioni addotte nella prima parte della pagina 4 della sentenza impugnata, differenti dalla seconda parte della stessa pagina in quanto fondate sull’accertamento – anche in conseguenza della mancata presentazione a rendere l’interrogatorio formale deferito alle controparti dall’INPS sul punto (art. 232 c.p.c.) – che la procura relativa al ricorso introduttivo fosse stata rilasciata all’estero ed autenticata in quella sede dal difensore privo di potere di certificazione. Dunque, tale capo della sentenza è ormai passato in cosa giudicata perchè non impugnato.

2.2 Afferma la parte ricorrente di produrre, unitamente al ricorso per cassazione, “la procura munita di apostille”. Detta procura, però, non risulta riportata nel ricorso medesimo, nè è indicata tra gli atti che si affermano depositati in questa sede di legittimità. Peraltro non sarebbe possibile attribuirvi un effetto sanante posto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito che il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c. (Cass., S.U., n. 13431 del 2014; Cass. n. 9464 del 2012). Inoltre, nella sentenza da ultimo citata le Sezioni Unite hanno precisato che tale regola mantiene valore anche dopo la modifica degli artt. 83 e 182 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009.

2.3. Lamenta, ancora, la parte ricorrente che la Corte d’appello non avrebbe potuto rilevare il difetto di continuità tra la procura speciale e l’autenticazione del notaio in difetto di eccezione da parte dell’INPS e che, quindi, sarebbe stato violato l’art. 112 c.p.c.. La circostanza è del tutto priva di fondamento dal momento che la sentenza, senza alcuna smentita della ricorrente, dà atto che l’INPS aveva espressamente contestato anche tale nuova procura all’udienza del 4 febbraio 2009.

2.4. Sostiene, inoltre, la parte ricorrente che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere necessaria la legalizzazione da parte di autorità consolare italiana laddove, come nella specie, la procura sia stata conferita da notaio in paese aderente alla convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 ed altresì che abbia ritenuto nulla la procura sulla base dell’assenza della “apostille”.

2.5. Questa Corte, proprio in svariate fattispecie relative a procura rilasciata all’estero al medesimo difensore (Cass. 12449/2015; 7321/2015; 7320/2015), ha affermato che non rileva che all’estero sia stata rilasciata procura notarile, essendosi affermato (Cass. n. 27282 del 14/11/2008; Cass. n. 15777 del 2014) che: “Ai sensi della Convenzione sull’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l’Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata dall’Italia con L. 20 dicembre 1966, n. 1253, la dispensa dalla legalizzazione è condizionata al rilascio, da parte dell’autorità designata dallo Stato di formazione dell’atto, di apposita apostille, da apporre sull’atto stesso, o su un suo foglio di allungamento, secondo il modello allegato alla Convenzione, con la conseguenza che, in assenza di tale forma legale di autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale di uno Stato estero”. In quel caso, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto validità ad una procura alle liti, rilasciata su foglio separato e congiunto all’atto di impugnazione, con certificazione della firma a mezzo di un “Notag Public” dello Stato della California priva della validazione mediante “apostille”. Nello stesso senso Cass. n. 4886/2010. Ed ancora le Sez. U., con ordinanza n. 1244 del 23/01/2004 hanno affermato: “Con riguardo a procura alle liti rilasciata all’estero, il requisito della legalizzazione da parte di autorità consolare italiana (di cui alla L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 15, oggi sostituita dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in tema di documentazione amministrativa), non è richiesto ove la procura medesima sia stata conferita a mezzo di notaio in Paese aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con la L. 20 dicembre 1966, n. 1253, poichè il relativo atto, di natura sostanziale, rientra tra quelli per i quali detta Convenzione ha abolito l’obbligo della ricordata legalizzazione, nel senso che oggi è sufficiente la formalità della apostille”.

2.6. Nel caso di specie, dunque, correttamente la Corte di merito ha ritenuto viziata la procura prodotta in corso di causa dall’avv.to Tralicci rilevando che la “apostille”, lungi dal risultare, come avrebbe dovuto, apposta sull’atto stesso, o su un suo foglio di allungamento, non era mai stata prodotta. Dunque, il motivo è infondato.

2.7 Da ultimo, va osservata l’infondatezza dell’argomentazione addotta nella memoria ex art. 378 c.p.c., relativa ad una asserita efficacia sanante della nullità della procura relativa al giudizio d’appello per effetto dell’ingresso della Croazia fra i paesi dell’Unione Europea, avvenuto il primo luglio 2013, e della convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 con cui è stata soppressa la legalizzazione degli atti negli stati membri della Comunità europea. Invero, occorre in proposito ricordare che ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 12, il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui proprio ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 12, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, laddove consente l’utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale quanto alla validità del mandato ed sua alla forma, alla stregua della “lex loci” (Cass., 29 aprile 2005, n. 8933; Cass., Sez. un., 5 maggio 2006, n. 10312; Cass., 25 maggio 2007, n. 12309).

La disciplina relativa all’attività processuale strettamente intesa, come emerge da tali pronunce, appartiene al diritto pubblico ed ha carattere territoriale. Vige, dunque, il principio di irretroattività della legge processuale, dal momento che questa Corte ha affermato il principio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6099 del 12/05/2000) secondo cui in difetto di esplicite previsioni contrarie, il principio dell’immediata applicazione della legge processuale sopravvenuta ha riguardo soltanto agli atti processuali successivi all’entrata in vigore della legge stessa, alla quale non è dato incidere, pertanto, sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti restano regolati, secondo il fondamentale principio del “tempus regit actum”, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere.

3. E’, dunque, esclusa la possibilità di ravvisare fonti di regolamentazione della materia differenti da quelle, derivanti dagli specifici accordi internazionali in materia sopra individuati ed applicati nella disamina del motivo di ricorso. In definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in difetto di idonea dichiarazione di esonero sottoscritta dalla parte ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA