Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7180 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 15/03/2021), n.7180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5565/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.P.L., titolare dell’Azienda agricola

D.P.L., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv.

Pietro Paolucci, in virtù di procura speciale in calce al

controricorso con ricorso incidentale, elettivamente domiciliato in

Ceccano (FR), via Matteotti n. 9 presso lo studio dell’avv. Pietro

Paolucci, con domicilio telematico eletto all’indirizzo di posta

elettronica certificata avvpietro.paolucci.pecavvocatifrosinone.it;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 422/11/2017 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 2, depositata il 09/02/2017 e non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dalla Dott.ssa Valeria Pirari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In seguito ad accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza di (OMISSIS) nei confronti dell’azienda agricola di D.P.L., oltrechè della Floricola 44 s.n.c. e della società Floragri s.s., in esito ai quali furono attribuite al predetto 19 unità lavorative in nero, l’Agenzia delle Entrate emise nei suoi confronti avviso di accertamento, con riguardo all’anno 2008, col quale furono recuperate le ritenute non operate e non versate, calcolate con aliquota al 23 per cento, e furono recuperati a tassazione maggiori ricavi in nero.

Impugnato il predetto atto dal contribuente, il relativo giudizio, nel quale si costituì l’Ufficio, esitò nel rigetto della domanda, pronunciato dalla C.T.P. di Latina con sentenza n. 1088/1/2014.

La C.T.R. del Lazio, adita dal contribuente, accolse invece il gravame con la sentenza n. 422/11/2017, con la quale compensò altresì le spese del giudizio.

2. Avverso questa sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Il contribuente si è difeso con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, n. 4, e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la C.T.R. espresso una motivazione meramente apparente e contraddittoria quanto a premesse e conclusioni, allorchè ha ritenuto che l’attività svolta dal contribuente fosse agricola, oltrechè di alloggio e di musei, e che perciò l’unico criterio di determinazione dei redditi fondiari fosse costituito dall’accertamento catastale, richiamando apoditticamente non meglio precisate caratteristiche dell’azienda, senza ulteriori spiegazioni, e l’avviso di accertamento, benchè rispetto ad esso andasse risolto il nodo cruciale della sussistenza del vizio di motivazione (il richiamato punto d) rilevato dal contribuente.

2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il contribuente lamenta invece la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 366 c.p.c., comma 1, e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. compensato le spese del giudizio di secondo grado senza una valida motivazione, sulla base dell’asserita peculiarità della materia e degli alterni esiti dei giudizi tributari, e omesso di riformare sul punto la sentenza di primo grado, nonostante l’avvenuto integrale accoglimento dell’appello da esso proposto, senza tener conto del criterio della soccombenza e dunque dell’esito complessivo della lite.

3. Il ricorso principale è fondato.

E’ infatti orientamento consolidato ritenere che gli estremi della dedotta doglianza di nullità processuale della sentenza (per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente) siano integrati nell’ipotesi di “assenza” della motivazione, quando cioè “non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione”, non configurabile nel caso di “una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata” (ad es., da ultimo, Cass. Sez. 3, 15/11/2019, n. 29721) ovvero nel caso di “motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado” (cfr. ad es. Cass. Sez. L, 25/10/2018, n. 27112) ovvero qualora la motivazione “risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione” (ad es. Cass. Sez. 6 – 3, 25/09/2018, n. 22598; ipotesi ravvisata anche in caso di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione”, Cass. Sez. 6 – L, 25/06/2018, n. 16611).

La violazione della legge regolatrice del processo per difetto di motivazione (con conseguente nullità della pronuncia per l’assenza di un requisito di forma indispensabile) si profila dunque sia in caso di radicale sua carenza, sia nel caso in cui le argomentazioni in essa estrinsecate siano inidonee a rivelare la ratio decidendi (c.d. motivazione apparente) oppure siano fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass., Sez. 5, 24/11/2006, n. 24985; Cass., Sez. L., 08/01/2009, n. 161) o nel caso in cui il giudice apoditticamente neghi che sia stata data la prova di un fatto o, al contrario, affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato (Cass., Sez. 3, 03/01/2009, n. 871), e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè (Cass., Sez. 3, 03/11/2008, n. 26426).

3.1 Nella specie, i giudici di merito hanno annullato l’avviso di accertamento con un’argomentazione che non soltanto è disorganica e gravemente lacunosa, avendo liquidato la qualificazione dell’azienda con l’apodittico richiamo a non meglio precisate “caratteristiche” della stessa e mediante il generico riferimento a “quanto argomentato all’inizio della parte motiva”, nella quale era stato dapprima richiamato il contenuto della visura camerale, da cui risultava la qualifica di coltivatore diretto del contribuente e l’attività di coltivazione svolta, e del quadro VE del modello unico 2009, indicante però i volumi di affari di diverse attività (coltivazione fiori, alloggio e musei), ed erano stati successivamente analizzati i molteplici motivi d’appello proposti dal contribuente e le ragioni della loro reiezione, ma anche contraddittoria. La questione della qualificazione dell’azienda, invero, prende avvio dal richiamo al motivo d’appello indicato con la lett. d) e afferente alla dedotta “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, per difetto di motivazione”, del quale non viene però mai affrontata la rilevanza, benchè considerato in premessa come “nodo cruciale dell’intero accertamento”, nè palesata la decisione, in termini di fondatezza o meno, nè chiarita l’incidenza dell’atto affetto dal dedotto vizio di difetto di motivazione rispetto alle successive argomentazioni sulle caratteristiche dell’azienda, sicchè la mancata soluzione sull’effettivo difetto di motivazione, in uno con la rilevanza attribuita all’atto che ne era affetto ai fini della decisione in favore dello stesso contribuente, rende contraddittorio o quantomeno incomprensibile il percorso logico seguito dai giudici.

Per quanto detto, deve reputarsi la fondatezza della censura, con conseguente rimessione della causa al giudice d’appello.

4. Dall’accoglimento del ricorso principale, deriva l’assorbimento di quello incidentale, siccome condizionato dalla decisione del merito della pretesa.

5. Il ricorso principale va pertanto accolto e cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità, mentre deve essere dichiarato l’assorbimento di quello incidentale.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale, cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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