Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7180 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. I, 13/03/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 13/03/2020), n.7180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7915/2019 proposto da:

K.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Giorgetti,

presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Corso Mazzini

n. 100, Ancona, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto n. 752/2019 del Tribunale di Ancona, depositato il

22/1/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Cons. Dott. MARIA GIOVANNA SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato il 22 gennaio 2019, il Tribunale di Ancona ha rigettato le istanze di protezione internazionale avanzate da K.A., cittadino (OMISSIS), il quale aveva narrato di aver collaborato con i ribelli del Comanda Invisibile, e di temere, nonostante la deposizione di G., le persecuzioni da parte delle nuove istituzioni, preoccupate di scongiurare il pericolo dell’ascesa al potere del gruppo di cui egli faceva parte, essendo pure considerato una spia.

Il Tribunale ha ritenuto il richiedente credibile, ma ha escluso il rischio danno grave, in caso di rientro in patria, anche per le politiche di pacificazione sociale attuate dal nuovo Presidente. Il Tribunale ha escluso, pure, la sussistenza della situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato nella regione di sua provenienza ed i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Ricorre il richiedente sulla base di due motivi. L’Amministrazione ha depositato atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, lett. c), l’omesso esame di un fatto decisivo ed il vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che il decreto, che pure ha accertato una situazione di instabilità politica nel Paese di origine, ha, poi, mancato di trarne le conseguenze con motivazione contraddittoria, tra quanto affermato e quanto emergente dagli atti processuali.

2. Il motivo, che invoca un recente provvedimento, con cui è stata riconosciuto la protezione sussidiaria in favore di altro cittadino ivoriano, è inammissibile: da una parte il precedente richiamato è riferito alle ipotesi di cui alle lett. a) (condanna a morte o esecuzione della pena di morte) e b) (tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in cui è necessaria la personalizzazione del rischio che il Tribunale ha escluso, dall’altra, il motivo non considera che la decisione ha ritenuto non ricorrere il caso della “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), coerentemente alle indicazioni dei più recenti reports sulla regione di provenienza, puntualmente indicati, ed al lume di principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014″ Diakitè, C-285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018). Tale accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, che non può esser qui sindacato con la contrapposizione di valutazioni difformi. A tale scopo tende chiaramente il motivo laddove denuncia un travisamento del materiale probatorio, dovendosi, appena, aggiungere che dell’art. 360 c.p.c., novellato n. 5, non prevede, più, la valutazione della contraddittorietà della motivazione (che comunque era da valutare nell’ambito dello stesso testo della sentenza e non rispetto alle acquisizioni processuali), essendo il relativo controllo limitato al minimo costituzionale.

3. Col secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1; D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1 c-ter e vizio di motivazione, per non avere il Tribunale ritenuto sussistere i presupposti per la concessione del permesso umanitario.

4. Il motivo è inammissibile. Ed, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte il permesso umanitario costituisce una misura residuale, per garantire le situazioni, da individuare caso per caso, nelle quali, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), non possa disporsi tuttavia l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. n. 4455 del 2018; n. 23604 del 2017; n. 15466 del 2014, n. 26566 del 2013). 5. Nella specie il giudice del merito ha escluso la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, ed il ricorrente – che invoca principi giurisprudenziali e favorevoli precedenti di merito – omette di allegarla, senza considerare che la protezione umanitaria presuppone, proprio, una condizione di vulnerabilità del singolo soggetto, essendo volta a proteggerlo dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili, non essendo al riguardo sufficiente il raggiungimento di un livello d’integrazione sociale, personale od anche lavorativa.

6. Non va provveduto sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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