Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 718 del 15/01/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 718 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 20524-2012 proposto da:
PUJIA ANTONIO (PJUNTN39A27C352T) elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA ULPIANO, 29, presso lo studio dell’avvocato
FELICE ASTORINO, rappresentato e difeso dall’avvocato
PALERMO DOMENICO M. giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, pressol’

Data pubblicazione: 15/01/2014

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

– controricorrente avverso il decreto n. 807/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN
GIORGIO;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 20524 sez. M2 – ud. 04-10-2013
-2-

SALERNO del 23/02/2012, depositato il 23/05/2012;

R.g. 20524/2012
Ritenuto in fatto
Antonio Pujia, con ricorso alla Corte d’appello di Salerno, ha proposto domanda di equa
riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, del danno non patrimoniale sofferto a causa
della non ragionevole durata di un procedimento articolatosi in due gradi di giudizio, ed,

sentenza n. 199 del 1999, e in secondo grado innanzi al Consiglio di Stato, che lo aveva
concluso con sentenza del 2009.
La Corte territoriale, con il decreto indicato in epigrafe, ha rigettato la domanda,
rilevando che, con riguardo al giudizio di primo grado, il ricorrente non solo aveva
omesso l’indicazione degli elementi idonei ad individuarlo (data del ricorso e della
notifica, numero di ruolo generale, dati salienti concernenti lo svolgimento del processo)
ma non aveva neanche prodotto la sentenza che aveva concluso il giudizio nel 1999.
Per la cassazione di tale decreto il Puja ha proposto ricorso sulla base di un motivo. Il
Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.
Considerato in diritto
Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2
della legge n. 89 del 2001, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
punto decisivo della controversia. Si lamenta che la Corte di merito non abbia
considerato che il ricorrente aveva chiesto esplicitamente l’equa riparazione per il ritardo
del procedimento nella sua interezza, ed abbia del tutto obliterato il grado di giudizio
svoltosi innanzi al Consiglio di Stato.
Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.
In realtà la censura del Pija di esorbitanza dal termine di durata ragionevole del processo
atteneva per intero al giudizio innanzi al Consiglio di Stato, protrattosi dal 1999 al 2009,
là dove quello di primo grado si era concluso nell’arco dei tre anni ritenuto ragionevole
dalla giurisprudenza europea e nazionale. E per tale ragione il ricorrente non si era curato
di produrre la relativa documentazione.

in particolare, in primo grado innanzi al TAR a partire dal 1996, che aveva emesso

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. Il decreto impugnato deve essere cassato, e la
causa rinviata ad altro giudice – che viene individuato nella Corte d’appello di Salerno in
diversa composizione, cui è demandata altresì la regolamentazione delle spese del
presente giudizio — perché esamini la domanda proposta dal Pujia.
P. Q .M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta — II Civile della Corte
Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2013.

Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

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