Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7179 del 29/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 29/03/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 29/03/2011), n.7179
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18837/2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ RICCARDI SPA in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 42, presso lo studio
dell’avvocato LO GIUDICE BRUNO, rappresentata e difesa dall’avvocato
SERA Giuseppe, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 82/2007 della Commissione Tributaria Regionale
di NAPOLI del 12.4.07, depositata il 23/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO
FEDELI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della Riccardi s.p.a. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di recupero credito di imposta relativo al 2002, la C.T.R. Campania confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso introduttivo) rilevando che la società aveva dimostrato l’unicità funzionale dell’intero complesso di elaborazione dati, dovendo escludersi che i beni componenti tale sistema di elaborazione, oggetto dell’investimento agevolato, potessero avere una propria autonomia al di fuori della struttura produttiva della società contribuente.
2. L’unico motivo di ricorso (col quale, deducendo violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., la ricorrente sostiene il difetto assoluto di motivazione della decisione per avere i giudici d’appello esternato una proposizione del tutto incomprensibile sotto il profilo logico-giuridico e per non aver preso in considerazione i motivi di appello) è manifestamente infondato.
Premesso che i motivi in fatto e in diritto della decisione possono ricavarsi da tutto il contesto della sentenza, è da evidenziare che nella specie risultano riportati i termini della questione controversa, il contenuto della sentenza di primo grado, i motivi di appello e i motivi della decisione assunta, pertanto una motivazione in senso materiale esiste.
Tale motivazione non può neppure ritenersi apparente perchè, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, essa, letta nel suo contesto (in rapporto con quanto esposto in relazione ai motivi di impugnazione e alla sentenza di primo grado) esprime una sua logica e rende riconoscibile il ragionamento seguito dal giudice di appello. Ciò indipendentemente dal fatto che tale ragionamento sia condivisibile, corretto dal punto di vista giuridico e/o delle premesse in fatto, completo e/o analitico, essendo appena il caso di evidenziare che una motivazione esistente ma incompleta sotto alcuni profili o scorretta dal punto di vista giuridico può essere censurata non ai sensi dell’art. 360, n. 4 (per violazione dell’art. 132 c.p.c., rectius D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36) bensì ai sensi del citato art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e che l’omesso esame di uno o più motivi di appello integra violazione dell’art. 112 c.p.c..
3. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100,00 per spese di cui Euro 4.000,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011