Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7179 del 25/03/2010

Cassazione civile sez. III, 25/03/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 25/03/2010), n.7179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA S. CROCE IN GERUSALEMME 75, presso lo studio

dell’avvocato BORATTO ROBERTA, rappresentato e difeso dall’avvocato

USAI CARLO con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

L.A., LU.AM. (OMISSIS);

– intimati –

e sul ricorso n. 27966/2005 proposto da:

LU.AM. (OMISSIS), L.C.

(OMISSIS), L.G., eredi del Sig. L.

A. deceduto, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SS PIETRO E

PAOLO 50, presso lo studio dell’avvocato TOMASSINI CLAUDIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARCHETTI RAFFAELE con delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2351/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Terza

Sezione Civile, emessa il 18/05/2004; depositata il 20/07/2004;

R.G.N. 6665/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

19/02/2010 dal Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide;

udito l’Avvocato USAI CARLO;

udito l’Avvocato MARCHETTI RAFFAELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’iter processuale puo’ essere cosi’ ricostruito sulla base della sentenza impugnata.

Con citazione notificata il 31 marzo 2000 A. e L. A. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri M.G., conduttore di un immobile di loro proprieta’ adibito ad attivita’ commerciale, e, premesso che lo stesso era in mora nella restituzione del locale, ne chiedevano, per quanto esposto nella sentenza impugnata, la condanna al pagamento della somma corrispondente ai canoni di locazione impagati, nonche’ a un ulteriore importo a titolo di risarcimento del maggior danno.

Con sentenza del 7 marzo 2001 il Tribunale di Velletri decideva la causa, condannando M.G. al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di L. 27.950.000, oltre interessi.

Proposto appello principale da parte del M. e incidentale, da parte dei L., la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 20 luglio 2004, li rigettava.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per Cassazione M. G., articolando tre motivi.

Resistono con controricorso O.M. nonche’ Am., C. e L.G., eredi di L.A., deceduto nelle more, i quali propongono altresi’ ricorso incidentale, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi proposti da M.G. e da A. e Lu.Am. avverso la stessa sentenza.

1.1 Col primo motivo l’impugnante, premessa una diffusa esposizione dei fatti di causa, lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice di merito pronunziato ultra petita; violazione della L. n. 392 del 1978 nonche’ difetto di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto infondato il motivo d’appello volto a denunziare che i locatori avevano chiesto unicamente il risarcimento dei danni conseguenti alla tardiva restituzione dell’immobile, di talche’ il M. non poteva essere condannato al pagamento dei canoni non corrisposti. Riportato, in parte qua, il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, evidenzia il ricorrente che la natura della condanna disposta dal Tribunale, e confermata dalla Corte d’appello, era visibile, a sol considerare che nella sentenza di primo grado il decidente aveva segnatamente precisato che sulla somma liquidata agli attori, costituente debito di valuta, non competeva la svalutazione monetaria.

1.2 Il motivo e’ infondato.

Il giudice a quo ha ritenuto priva di pregio la doglianza volta a prospettare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando che gli attori, nel chiedere la condanna dei convenuti, avevano fatto riferimento, sia nell’atto introduttivo del giudizio, che nelle conclusioni assunte all’udienza del 10 gennaio 2001, ai canoni relativi al periodo settembre 1996/febbraio 2001.

Con tale motivazione la Corte capitolina ha in sostanza esplicitato di avere interpretato, nell’ambito dei suoi poteri di qualificazione della domanda, il riferimento ai canoni di locazione come elemento identificativo di una pretesa avente ad oggetto il pagamento della prestazione contrattualmente dovuta, piuttosto che dei danni derivanti dall’inadempimento della controparte, in linea con il principio per cui, nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attivita’ commerciali, il conduttore il quale alla scadenza del contratto, rifiuti la restituzione dell’immobile, in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennita’ di avviamento, e’ comunque obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto (Cass. civ., sez. un. 15 novembre 2000, n. 1177).

In tale prospettiva l’assunto che niente potesse essere riconosciuto ai locatori perche’ i canoni di locazione erano stati richiamati in via meramente parametrica, ai fini della determinazione di una somma rivendicata a titolo di danni, oltre a essere viziato da un esasperato formalismo, urta contro il rilievo che i fatti costitutivi della pretesa azionata sono rimasti in definitiva invariati, di talche’ nessuna violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c. e’ ravvisabile nella fattispecie (confr. Cass. civ., sez. lavoro, 16 aprile 2008, n. 9988; Cass. civ. 2, 30 luglio 2008, n. 20730).

2.1 Col secondo mezzo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 392 del 1978, art. 34 nonche’ difetto di motivazione, con riferimento alla condanna del M. al pagamento dei canoni di locazione, per avere il giudice di merito fatto malgoverno dei principi enunciati dalla Suprema Corte (Cass. sez. un. 15 novembre 2000, n. 1177), segnatamente ignorando che dagli atti di causa emergeva in maniera inequivocabile il comportamento moroso dei locatori a fronte della reiterata disponibilita’ del conduttore a riconsegnare l’immobile.

2.2 La censura e’ priva di pregio.

A ben vedere, infatti, anche in questa sede, il ricorrente non smentisce affatto di avere offerto la restituzione dell’immobile, a condizione che gli venisse corrisposta l’indennita’ per la perdita dell’avviamento commerciale (confr. pagg. 8 e 11 del ricorso), limitandosi a censurare la sentenza impugnata per non avere escluso, malgrado cio’, la mora del debitore e per non avere valutato in termini di assoluta scorrettezza, il comportamento dei locatori. Ma la pronuncia del giudice d’appello e’ pienamente aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’e’ ragione di discostarsi, secondo cui nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attivita’ commerciali disciplinate dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 27 e 34 (e, in regime transitorio, dagli art. 68, 71 e 73 della stessa legge), il conduttore che, alla scadenza del contratto, rifiuti la restituzione dell’immobile, in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennita’ di avviamento, e’ pur sempre obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione, benche’ non anche al risarcimento del maggior danno, di talche’, se la richiesta del locatore di riavere indietro l’immobile, non accompagnata dall’offerta dell’indennita’, non vale a porre in mora la controparte, specularmente, l’offerta di restituzione del bene locato, a condizione che venga corrisposta l’indennita’ di avviamento, non esonera il conduttore dal pagamento del canone. In sostanza, in casi siffatti, inapplicabile l’art. 1591 c.c., i rapporti tra le parti continuano a essere regolati puramente e semplicemente dal contratto (Cass. civ., sez. unite, 15 novembre 2000, n. 1177).

A cio’ aggiungasi che le argomentazioni con le quali l’impugnante lamenta difetto di motivazione in ordine alla comportamento dei locatori, improntato ad assoluta malafede, investono aspetti del thema decidendum comprensibilmente rimasti assorbiti nel negativo apprezzamento della allegata mora credendi, in ragione della perdurante subordinazione dell’offerta di rilascio al pagamento dell’indennita’ di avviamento.

Si ricorda in proposito che il giudice non e’ tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata sia in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte e tale da comportarne comunque il rigetto (Cass. civ., 3, 12 gennaio 2006, n. 407).

3.1 Col terzo motivo il ricorrente denuncia difetto di motivazione in ordine alla determinazione del canone di locazione, per averne il giudice di merito desunto la misura dalla lettera in data 14 gennaio 1992 inviata dal L. al M., in quanto priva di riscontro, senza considerare che alla mancata contestazione di un fatto storico – e cioe’ della ricezione della raccomandata – non poteva attribuirsi il valore di accettazione, neppure implicita, del contenuto di quella missiva.

3.2 La critica non coglie nel segno.

E invero essa, attraverso la surrettizia evocazione di un vizio motivazionale, e’ volta unicamente a sollecitare una rivalutazione degli elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito ai fini della prova della misura delle somme mensilmente dovute dal conduttore con motivazione che, in quanto esente da vizi logici e da contrasti disarticolanti tra emergenze fattuali e conclusioni giuridiche adottate, e’ sottratta al sindacato di questa Corte.

Si ricorda in proposito che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittorieta’ della motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioe’ l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono tuttavia mai consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti in cui e’ la stessa legge ad assegnare un determinato valore alla prova (confr. Cass. civ., sez. lavoro, 6 marzo 2008, n. 6064).

4.1 Con l’unico motivo del ricorso incidentale O.M. nonche’ Am., C. e L.G., eredi di L.A. denunciano violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla istanza di produzione in appello dei documenti atti a dimostrare la misura del canone nel 1996, limitandosi a rilevare che essa era stata ritenuta tardiva dal primo giudice, in quanto effettuata ultra limen permissum. Il giudice a quo avrebbe cosi’ fatto malgoverno dei principi enunciati dal Supremo Collegio nella sentenza 20 aprile 2005, n. 8203, secondo cui nel rito del lavoro in appello ben possono essere depositati i documenti ritenuti indispensabili per la decisione.

4.2 Anche tali critiche non hanno fondamento.

Questa Corte ha a piu’ riprese ribadito il principio, pienamente condiviso dal collegio, che nel giudizio di appello la produzione di nuovi documenti e’ ammissibile limitatamente a quelli che la parte non abbia incolpevolmente potuto produrre prima, ovvero che il giudice ritenga indispensabili ai fini della decisione (confr. Cass. civ. 26 giugno 2007, n. 14766). Ne deriva che il rilievo della tardivita’ della produzione implica l’accertamento della insussistenza dei presupposti per riapertura dell’istruttoria.

In definitiva entrambi i ricorso devono essere rigettati.

L’esito complessivo del giudizio consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010

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