Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7179 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. III, 04/03/2022, (ud. 26/10/2021, dep. 04/03/2022), n.7179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12323/2019 proposto da:

Agenzia Lombarda Rappresentanze e Depositi Srl, elettivamente

domiciliato in Roma Via Teofilo Folengo, 49, presso lo studio

dell’avvocato Giovanni Maria Facilla, rappresentata e difesa

dall’avvocato Davide Ronzoni;

– ricorrente –

contro

M.M., e G.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4584/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2021 da Dott. SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22/10/2018 la Corte d’Appello di Milano, in accoglimento del gravame interposto dai sigg. M.M. e G.M. e in conseguente riforma della pronunzia ex art. 281 sexies c.p.c., Trib. Pavia n. 1036/2017, ha – per quanto ancora d’interesse – rigettato la domanda d’inefficacia ex art. 2901 c.c., proposta dalla società Agenzia Lombarda Rappresentanze e Depositi s.r.l. dell'”atto di donazione indiretta degli immobili siti in (OMISSIS)… effettuato da M.M. in favore di G.M. con atto a rogito rep. 217 del 15.10.2015″, accertando per l’effetto l’efficacia nei confronti della predetta società del “conferimento in fondo patrimoniale effettuato con atto del 5 novembre 2015, trascritto al n. 14479 del Registro generale presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale di Pavia”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Agenzia Lombarda Rappresentanze e Depositi s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 12 motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 111 Cost., art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si duole delle “contraddizioni” motivazionali che “impediscono di comprendere se… M. sia stato unico ed esclusivo proprietario degli immobili di Montepulciano oppure se proprietario di detti immobili siano stati M. e G. per la quota del 50% ciascuno”.

Con il 2 motivo denunzia violazione dell’art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si duole che la corte di merito sia “incorsa in un errore di percezione perché M. e G. non hanno mai prodotto in giudizio gli assegni (o altri mezzi di pagamento) attestanti che G. ha pagato a M. o al venditore T. la somma di 179.000 Euro, pari alla metà del prezzo di acquisto degli immobili di (OMISSIS)”.

Con il 3 motivo denunzia violazione dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si duole che, “contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, la dichiarazione di M. e G. contenuta nella scrittura fiduciaria… non costituisce prova contro Agenzia Lombarda del fatto che G. pagava la metà del prezzo di acquisto degli immobili di (OMISSIS)”.

Con il 4 motivo denunzia violazione dell’art. 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si duole non essersi dalla corte d’appello considerata l’inammissibilità dell’atto di appello e dell’istanza di ammissione della prova testimoniale.

Con il 5 motivo denunzia violazione dell’art. 2704 c.c., art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che la prova per testimoni non può valere a dimostrare la data di sottoscrizione di una scrittura privata.

Con il 6 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 1321,1325 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si duole che sia stata erroneamente ammessa la prova testimoniale del notaio B..

Con il 7 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 1470,1498 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si duole sia stata erroneamente valutata la testimonianza della B..

Con l’8 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 1350,1351,1705,1706 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto che il negozio fiduciario produca effetti reali.

Con il 9 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 1362,1363 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente interpretato la scrittura fiduciaria.

Con il 10 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” dell’art. 1414 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con l’11 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 1415,1416 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si duole la corte di merito abbia ritenuto “esistente una interposizione fittizia di persona in forza della scrittura fiduciaria (nonostante la mancata partecipazione del venditore T.)”.

Con il 12 motivo denunzia violazione dell’art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si duole la corte di merito abbia rigettato la domanda di risarcimento danni erroneamente valutando le emergenze processuali.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

All’esito dell’ammissione ex art. 356 c.p.c., in particolare dell’escussione testimoniale del notaio B.M.P. (dal giudice di prime cure originariamente ammessa e poi revocata), è rimasto dalla corte di merito accertato che giusta atto notarile del 5/11/2005 i coniugi originari convenuti ed odierni intimati M.M. e G.M. hanno conferito in fondo patrimoniale bene immobile sito in (OMISSIS), da quest’ultima (pro parte) acquistato con l’impiego di denaro personale costituito dal prezzo della vendita di altri beni immobili personali (rispettivamente pro quota e in nuda proprietà) siti in (OMISSIS) nonché denaro proveniente dall’alienazione di compendio immobiliare sito in (OMISSIS) in precedenza acquistato – con l’impiego di suo denaro personale – in parti uguali con il marito e formalmente intestato in via esclusiva al medesimo, come emergente dall'”atto di riconoscimento di intestazione fiduciaria”, anch’esso a rogito notaio B.M.P. di (OMISSIS).

A tale stregua, ravvisato fondato l’assunto degli allora appellanti ed odierni intimati secondo cui “il giudice di prime cure aveva errato nel considerare oggetto di donazione il denaro messo a disposizione dalla G. in favore del M. all’epoca dell’acquisto del podere di (OMISSIS)”, la “mancanza di ogni intento liberale verso il fiduciario” essendo “palesata dalla scrittura privata, la quale doveva ritenersi che avesse piena efficacia tra le parti”, sicché dalla G. “non era stata compiuta una liberalità” nel porre “a disposizione parte del proprio denaro per l’acquisto di un immobile che era stato poi fiduciariamente intestato solo al M.” e di conseguenza successivamente, “al momento della vendita del suddetto immobile, la G. aveva ottenuto dal marito la restituzione del 50% dei proventi, in esecuzione dell’impegno assunto di ritrasferire alla G. il 50% della proprietà, che costituivano parte di quanto a suo tempo prestato”, e “con tali disponibilità aveva acquistato l’immobile per cui era causa”, in riforma della sentenza del giudice di prime cure la corte di merito ha rigettato, per difetto dei presupposti, la domanda proposta dalla società originaria attrice ed odierna ricorrente di declaratoria d’inefficacia ex art. 2901 c.c., del suindicato atto di conferimento in fondo patrimoniale, in particolare sottolineando l’erroneità della ravvisata sussistenza di una donazione indiretta del marito “per aver messo a disposizione della moglie… il denaro utilizzato da quest’ultima per l’acquisto degli immobili in (OMISSIS)”.

A fronte di tale accertamento in fatto e delle argomentazioni dalla corte di merito poste a fondamento dell’impugnata decisione l’odierna ricorrente si limita invero a riproporre la propria non accolta tesi difensiva, dolendosi anzitutto dell’erroneità dell’ammissione disposta dalla corte di merito nel giudizio d’appello dell’escussione testimoniale del notaio rogante a conferma in particolare della suindicata “scrittura fiduciaria”.

Escussione (ammessa – come detto – anche dal giudice di prime cure con ordinanza poi revocata all’esito della mancata comparizione all’udienza della teste intimata) dalla corte di merito ritenuta “pienamente ammissibile e veritiera”, avendo il “notaio… confermato di aver redatto personalmente la scrittura”, a tale stregua smentendo “la tesi di una fraudolenta formazione della medesima, sostenuta da parte appellata”, nonché “decisiva”, in quanto “utile a ricostruire il contesto fattuale della redazione del primo atto di compravendita… intervenuto tra il M. e il terzo acquirente, oltre che a individuare la reale volontà del M. e della moglie, manifestata nella contestuale scrittura privata fiduciaria”, volta a “meglio definire i rapporti patrimoniali” tra di loro, ben potendo la medesima “essere valutata quale fatto storico”, pur non potendo ad essa attribuirsi “efficacia nei confronti dei terzi”.

Contesto dal quale si evince che “nel caso di specie la scrittura fiduciaria… non era diretta a contrastare il contenuto del rogito notarile, posto che il formale proprietario del bene sito in (OMISSIS) restava il M.. Tale documento si limitava infatti a precisare che parte del denaro necessario per l’acquisto era stato versato anche dalla moglie (nella misura del 50%), a nulla rilevando tale dichiarazione nei confronti dei terzi. A sostegno di tale affermazione gli appellanti hanno prodotto gli assegni attestanti la provenienza del denaro da parte della G., come si è già ampiamente ricostruito nella parte in fatto”.

Orbene, va al riguardo osservato che, facendo specifico richiamo ai precedenti costituiti da Cass. n. 4601 del 2017 e Cass. n. 9526 del 2012, la corte di merito ha nel caso fatto invero piena e corretta applicazione del principio affermato da questa Corte in base al quale i limiti legali di ammissibilità della prova orale non operano quando la stessa sia diretta non già a contestare il contenuto di un documento, ma a renderne esplicito il significato; in particolare il divieto dell’ammissione della prova testimoniale stabilito dall’art. 2722 c.c., in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda solo gli accordi diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio, mentre non investe la prova diretta ad individuarne la reale portata attraverso l’accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti (v. Cass., 22/2/2017, n. 4601; Cass., 12/6/2012, n. 9526; Cass., 5/3/2007, n. 5071. E già Cass., 2777/1984, n. 4439; Cass., 4/3/1971, n. 578).

Con particolare riferimento al negozio fiduciario, la prova per testimoni del pactum fiduciae è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 c.c. e segg., nel caso in cui il patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento (v. Cass., 23/3/2017, n. 7416, ove si è sottolineato che laddove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l’applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento).

L’indagine volta a stabilire se la prova testimoniale abbia o meno carattere meramente interpretativo dell’atto scritto spetta al giudice del merito, il cui apprezzamento e incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici (v. Cass., 13/06/1975, n. 2395; Cass., 22/2/1974, n. 513; Cass., 4/3/1971, n. 578).

Orbene, l’odierna ricorrente, con censure altresì formulate in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (là dove fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, alla “scrittura fiduciaria, alla “prova testimoniale”, ai “bonifici prodotti”, alla

sentenza di 1 grado, all’atto di appello) senza invero debitamente -per la parte strettamente d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso), si limita in proposito a dolersi dell’erroneità della suindicata escussione testimoniale (4^, 5^, 6^ e 7^ motivo) inammissibilmente in termini di mera contrapposizione laddove, senza cogliere la ratio decidendi né farsi carico di idoneamente censurarla (8^, 9^, 10^ e 11^ motivo), al riguardo erroneamente ed apoditticamente deduce che “contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello la dichiarazione di m. e G. contenuta nella scrittura privata fiduciaria… non costituisce prova contro Agenzia Lombarda srl del fatto che G. pagava la metà del prezzo di acquisito degli immobili di (OMISSIS)” (3^ motivo).

Non può d’altro canto sottacersi (con particolare riferimento al 1 motivo), che nonostante la formale intestazione dei motivi la ricorrente deduce in realtà doglianze (anche) di vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’illogicità e la contraddittorietà (v. pagg. 12, 13, della motivazione) ovvero l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Va ulteriormente posto in rilievo (avuto riguardo in particolare al 2^, al 3^, al 5^ e al 12^ motivo), che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare) la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dando in realtà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo nemmeno inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (v. Cass., 19/1/2022, n. 1578; Cass., 10/6/2016, n. 11892).

Deve d’altro canto osservarsi (quanto in particolare al 2 motivo) che) laddove lamenta che la corte di merito sia “incorsa in un errore di percezione perché M. e G. non hanno mai prodotto in giudizio gli assegni (o altri mezzi di pagamento) attestanti che G. ha pagato a M. o al venditore T. la somma di 179.000 Euro, pari alla metà del prezzo di acquisto degli immobili di (OMISSIS)”, l’odierna ricorrente inammissibilmente si duole in realtà di un vizio revocatorio ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

Emerge pertanto evidente come le deduzioni dell’odierna ricorrente oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera inammissibile prospettazione di una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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