Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7178 del 25/03/2010

Cassazione civile sez. III, 25/03/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 25/03/2010), n.7178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE PONTECAGNANO FAIANO (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 63 presso lo studio dell’avvocato MARENGHI

ENZO MARIA, che lo rappresenta e difende con delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, da cui e’ difeso per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 80/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

emessa il 23/11/2004; depositata il 25/01/2008; R.G.N.461/2002;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. PETTI Giovanni Battista;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per la inammissibilita’ e in

subordine il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Amministrazione delle Finanze con citazione del 26 novembre 1990 conveniva dinanzi al tribunale di Salerno il Comune di Pontecagnano Faiano e ne chiedeva la condanna, per responsabilita’ contrattuale, al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata riscossione del credito tributario recato in quattro avvisi non notificati ad una societa’ (Marangone Sabato e C) avente la sede nel Comune. Il Comune si costituiva contestando il fondamento delle domande ed eccepiva la prescrizione.

2. Il Tribunale con sentenza del 23 aprile 2001 rigettava la domanda.

3. La decisione era impugnata dal Ministero della economia e delle Finanze che ne chiedeva la riforma; resisteva il Comune e chiedeva la conferma della decisione.

4. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 25 gennaio 3008 cosi’ decideva:

accoglie l’appello e condanna il Comune al pagamento a titolo di risarcimento del danno (vedi amplius in dispositivo), compensando tra le parti la meta’ delle spese dei due gradi del giudizio e ponendo il resto a carico del Comune.

5. Contro la decisione ricorre il Comune con nove motivi di ricorso illustrati da memoria; resiste il Ministero dell’economia e delle finanze con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti, che per chiarezza espositiva vengono esposti in sintesi descrittiva, con rinvio per i quesiti.

Nel PRIMO MOTIVO si deduce “Violazione e falsa applicazione art. 111 Cost. art. 295 c.p.c. e segg. artt. 115, 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. nonche’ vizio della motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio”. La tesi e’ che il giudice dell’appello ha ritenuto non sussistente la richiesta di sospensione necessaria del giudizio in pendenza di un giudizio tributario tra la societa’ Marangone e l’Ufficio Iva, pendente dinanzi alla Commissione centrale. Il quesito in termini e’ a ff.11.

Nel SECONDO MOTIVO si deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. art. 2697 c.c. e segg. ed in particolare dell’art. 2707 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 ed il vizio della motivazione su un fatto controverso e decisivo”. La tesi e’ che la prova della consegna della raccomandata n. 548 del 2 novembre 1982 al Comune non prova anche il contenuto dei plichi che la stessa conteneva, in presenza di contestazione da parte del Comune. Il quesito e’ formulato in termini a ff 9 del ricorso.

NEL TERZO MOTIVO si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. artt. 115 e 116 c.p.c. ed il vizio della motivazione di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il quesito (ff 10) e’ il seguente “Dica la Corte se e’ legittimo ritenere provata la ricezione di un plico dalla prova della ricezione della raccomandata, laddove il contenuto, contestato dalla controparte, contenga il riferimento a fatti avvenuti in data successiva a quella della ritenuta consegna”. La censura e’ precisata in punto di fatto a ff 10 del ricorso.

NEL QUARTO MOTIVO si deduce violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 1183, 1218 c.c., dell’art. 2043 e segg. cc. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 ed il vizio della motivazione su fatto decisivo e controverso per il giudizio.

Il quesito di diritto, nella sua complessita’,esige una riproduzione in esteso:

“1. Dica la Corte se sia ammissibile fondare una sentenza di condanna su un presunto inadempimento per la mancata notifica di atti, ritenendo la responsabilita’ per la mancata notifica entro un termine che segue di poco la trasmissione di atti e senza motivare sull’obbligo di provvedere alla notifica entro tale termine e non entro la data di scadenza dell’atto. 2. Dica inoltre la Corte se e’ legittima la statuizione che ritiene lo inadempimento di una obbligazione per il mancato adempimento entro un termine determinato senza motivare sulla sussistenza dell’obbligo di provvedere entro tale data. 3. Dica inoltre se sia legittimo imputare a responsabilita’ del Comune la differenza di entrate tributarie dipendenti dalla richiesta di ammissione a condono di un contribuente prima della notifica di avvisi di rettifica quando questi ultimi siano stati trasmessi dalla amministrazione finanziaria al comune per la notifica 5 giorni prima della presentazione della domanda di condono e senza la indicazione della data entro la quale provvedere”.

Nel QUINTO MOTIVO si deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. artt. 112, 115, 115 e 116 c.p.c. artt. 1183, 1218, 1226 c.c., art. 2697 c.c. e segg.. Ultrapetizione. Vizio della motivazione su fatto decisivo e controverso”.

Il quesito, nella sua complessita’ (ne include 4) esige una riproduzione in esteso.

“1. Dica la Corte se in presenza di una domanda di parte di risarcimento danni per la dedotta mancata riscossione del credito tributario il giudice possa legittimamente accogliere una domanda di risarcimento per le minori entrate tributarie in presenza quindi dell’accertamento che la omessa notifica non ha prodotto la estinzione del credito tributario soddisfatto mediante pagamento delle somme determinate ai sensi della normativa del condono.

2. Dica inoltre se il giudice possa legittimamente accogliere la domanda di risarcimento quantificata nell’importo degli avvisi di accertamento non notificati nella misura non richiesta della differenza risultante dalla applicazione di diversi regimi di condono.

3. Dica se e’ legittimo liquidare un danno per la ritenuta omessa notifica di atti(nella fattispecie di avvisi di accertamento) in mancanza di prova del verificarsi della sussistenza e della riconducibilita’ dei danni a fatto del presunto debitore (comune che deve provvedere alla notifica) e se sia legittimo liquidare i danni per la ritenuta mancata notifica di avvisi diretti a piu’ persone e da notificarsi da parte di soggetti diversi senza che la parte istante dimostri di non aver potuto recuperare il preteso credito tributario nei confronti di altri coobligati in solido.

4. Dica inoltre se sia legittimo ritenere e liquidare danni dei quali il creditore non fornisce alcuna prova.

NEL SESTO MOTIVO si deduce “Violazione e falsa applicazione art. 111 Cost. artt. 1218, 1223, 1225 c.c. vizio della motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio”.

Il quesito e’ ora proposto in negativo, attraverso le parole “senza la valutazione di” e cioe’ come error in iudicando. (Vedi quesito a ff 19). La Corte e’ invitata a valutare come contraria a diritto la liquidazione del danno da inadempimento, senza ricondurre eziologicamente il fatto al debitore, senza la valutazione della sua prevedibilita’ al tempo della obbligazione e senza valutare il concorso nella causazione del fatto da parte del creditore pubblica amministrazione, essendo possibile per i contribuenti di avvalersi delle procedure di condono.

NEL SETTIMO MOTIVO si deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 645 n. 58, art. 38, lett. a, art. 1703 c.c. e segg. e relazione all’art. 111 Cost. e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 ed il vizio della motivazione in punto di eccezione del termine di prescrizione quinquennale tra la data dell’atto che si asserisce produttivo del danno e la notifica della citazione. Quesito in termini a ff. 20.

NELL’OTTAVO MOTIVO si deduce “Violazione e falsa applicazione art. 111 Cost., art. 1227 c.c. e segg. art. 2697 c.c. e segg., artt. 115, 116, 175, 191, 278 c.p.c. e art. 279 c.p.c. e segg. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; omessa contraddittoria e insufficiente motivazione di un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Il quesito (ff 22 e 23) si articola in quattro quesiti che attengono alle modalita’ di accertamento dei danni, anche attraverso consulenza tecnica e se sia legittimo considerare il danno come debito di valore e pronunciare una sentenza non definitiva di condanna senza richiesta di una parte.

NEL NONO MOTIVO SI DEDUCE questione di costituzionalita’ del D.L. n. 429 del 1982, art. 26 convertito con modificazioni dalla L. n. 516 del 1982, per violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost., “nella parte in cui consente la notifica dello avviso di accertamento o di rettifica da parte dello ufficio finanziario sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anzicche’ a quella di entrata in vigore dello stesso decreto L. n. 429 del 1982 come previsto per le imposte dirette”. La disparita’ di trattamento dei contribuenti iva e per imposte dirette darebbe luogo a ingiusta discriminazione.

7. IN SENSO CONTRARIO SI OSSERVA:

Quanto alla questione di Costituzionalita’ (nono motivo ma pregiudiziale agli altri) che la stessa e’ manifestamente infondata, sia perche’ difetta il requisito della rilevanza della questione dedotta in relazione al tema del decidere, sia perche’ la Corte Costituzionale ha ritenuto la non rilevanza del dedotto discrimine tra le posizioni dei cittadini contribuenti (cfr.Corte cost. 1998 n. 575 e n. 1075 gia’ richiamate dalla Corte di appello).

Sempre preliminarmente e con riferimento alla formulazione dei motivi illustrati dai quesiti, devesi compiere una puntualizzazione in punto di costante richiamo ai principi del giusto processo (art. 111 Cost.) che appare compiuto sistematicamente in tutti i motivi, come se le regole processuali del codice italiano esigano continuamente una lettura costituzionalmente orientata.

Tale censura tuttavia esige un riferimento puntuale ai principi che si assumono violati, mentre nella specie il richiamo ha un valore simbolico ma difetta di specificita’.

Una ulteriore puntualizzazione deve essere condotta, anche alla luce dei rilievi critici formulati dall’Avvocatura di Stato e dal Procuratore Generale, in ordine alla inammissibilita’ ed al rigetto del gravame.

Tutti i restanti motivi di ricorso sono formulati in modo da richiedere alla Corte di Cassazione non tanto l’accertamento della violazione di regole giuridiche, quanto piuttosto di pervenire ad un accertamento ed apprezzamento dei fatti in senso difforme a quello gia’ correttamente operato dalla Corte territoriale, il cui giudizio e’ incensurabile in sede di legittimita’, in quanto sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici ovvero da errori giuridici.

A riprova di tale valutazione sostanzialmente negativa, poiche’ le censure propongono tutte un riesame del merito, appare la incompletezza e incongruenza dei quesiti proposti, che addirittura allargano il tema del contendere, quale risulta delimitato dall’atto introduttivo, che attiene ad una richiesta di risarcimento danno da inadempimento contrattuale, per la mancata riscossione del credito tributario recato dagli avvisi che il Comune aveva l’obbligo di notificare tempestivamente ai contribuenti domiciliati fiscalmente nel Comune.

Esaminando sinteticamente e per completezza i singoli motivi e’ dato considerare che:

a. il primo motivo e’ manifestamente infondato posto che la decisione del giudice di appello non dipendeva tecnicamente da quella del giudice tributario, avendo una causa petendi diversa, e cioe’ l’accertamento del danno o maggior danno da contratto; la insussistenza della causa di sospensione necessaria assorbe la questione della pendenza o meno del giudizio tributario.

b. il secondo motivo e’ parimenti infondato avendo il Ministero dato la prova della spedizione del plico raccomandato contenente gli avvisi di accertamento e dato la prova della annotazione analitica di tali avvisi nel registro di protocollo di uscita della amministrazione e della avvenuta ricezione del plico da parte del Comune. Da tali elementi l’accertamento che il plico contenesse gli avvisi deve ritenersi correttamente compiuto, mentre il Comune non ha fornito altra convincente prova di una manipolazione o alterazione dei plichi ricevuti.

c. il terzo motivo, ripetitivo del secondo, e’ infondato e propone un quesito inammissibile in quanto amplia il tema della verifica sul contenuto del plico.

d. il quarto motivo, propone tre quesiti, che attengono all’accertamento dello inadempimento del Comune, contestandosi la esigibilita’ di un dovere di tempestiva modifica. Il quesito e’ formulato in modo inammissibile, posto che modifica la linea difensiva, introducendo una sorta di giustificazione per inesigibilita’.

e. il quinto motivo propone quattro quesiti, che sono diretti a contrastare lo accertamento dell’inadempimento e del danno da inadempimento, in ordine al quale si assume che non sia stata data alcuna prova.

Il quesito, nella sua complessita’, non coglie la diversa ratio decidendi espressa dalla Corte di appello (ff 5 e 6 della motivazione) in ordine alla rilevanza del pregiudizio riportato dalla amministrazione, e dunque e’ solo diretto a contestare la correttezza delle modalita’ di accertamento, ma evitando di entrare nel merito della questione del fatto dannoso consequenziale all’inadempimento senza la dovuta diligenza.

e. Il sesto motivo ripropone le censure del quinto sotto un diverso profilo difensivo, riferito a tre omissioni valutative, che invece non sussistono, posto che la Corte di appello, accertato l’inadempimento, accerta anche la consequenzialita’ del danno in relazione ai crediti tributari non esatti per la negligenza del comune, e dunque non vengono in gioco questioni nuove circa la prevedibilita’ del danno o addirittura il concorso di colpa dell’amministrazione.

f. Manifestamente infondato il settimo motivo, posto che la prescrizione e’ in relazione ad illecito contrattuale e per responsabilita’ imputabile al Comune mandatario ex lege. La citazione e’ del novembre 1990 in relazione ad inadempimento ascrivibile al comune in relazione alla data della raccomandata del novembre 1982 contenente gli avvisi non notificati. Il termine prescrizionale decennale non risulta pertanto compiuto (cfr. ff 8 della motivazione).

g. Inammissibile l’ottavo motivo, che si articola in quattro quesiti, che censurano la CTU e la pronunzia non definitiva data dalla Corte di appello senza contestazione da parte dell’appellato (vedi conclusioni in epigrafe dell’appello).

Il motivo infatti non ha carattere propositivo ma demolitorio ed e’ privo di autosufficienza e di specificita’, onde il quesito stesso risente strutturalmente di tali deficienze.

In conclusione, anche attraverso l’esame analitico si perviene alla valutazione in parte negativa per inammissibilita’ dei quesiti in parte di rigetto per manifesta infondatezza o per la incompletezza e non decisivita’ delle censure proposte.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del Comune alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il Comune di Pontecagnano a Faiano in favore del Ministero delle finanze al pagamento di Euro 2700,00 di cui Euro 2500 per onorari oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010

 

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