Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7178 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/03/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 15/03/2021), n.7178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5688/2016 R.G. proposto da:

Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al

ricorso, dall’Avv. Michele Di Fiore, con il seguente domicilio

digitale: micheledifiore.avvocatinapoli.legalmail.it;

– ricorrente –

contro

D.C.B., rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico de

Chiaro, con il seguente domicilio digitale:

avvdomenicodechiaro.cnfpec.it;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è

ex lege domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale in via adesiva –

Prefettura di Benevento, in persona del Prefetto p.t., domiciliato

per la carica in (OMISSIS);

– intimata –

Comune di Prato, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la

carica in (OMISSIS);

– intimato –

Cassa Nazionale Geometri, in persona del legale rappresentante p.t.,

domiciliato per la carica in (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 10269/47/15 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania – Napoli, depositata in data 18/11/2015,

notificata in data 29/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 novembre 2020 dal Dott. Angelo Napolitano.

 

Fatto

Con ricorso dinanzi alla CTP di Benevento D.C.B. (d’ora in avanti, anche “il contribuente”) impugnò la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. (OMISSIS), notificata in data 17/10/2013, emessa in relazione al mancato pagamento di 15 cartelle di pagamento, deducendo la prescrizione dei crediti e l’omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte.

Nel contraddittorio con Equitalia Sud S.p.A. (d’ora in avanti, anche “agente della riscossione”) e con l’Agenzia delle Entrate, gli unici soggetti, tra quelli evocati in giudizio, che spiegarono attività difensiva, il giudice di primo grado, dopo aver dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti del Comune di Prato, della Prefettura di Benevento e della Cassa Nazionale Geometri, accolse per il resto il ricorso del contribuente in quanto l’agente della riscossione non aveva fornito la prova della notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche all’iscrizione ipotecaria.

Su appello dell’agente della riscossione, all’esito di un giudizio nel quale il Comune di Prato, la Prefettura di Benevento e la Cassa Nazionale Geometri non spiegarono attività difensiva, la CTR della Campania – Napoli confermò la sentenza di primo grado, nonostante che l’agente della riscossione avesse prodotto in sede di gravame le prove documentali delle notifiche delle cartelle di pagamento poste a base dell’iscrizione ipotecaria.

Affermò la CTR che la produzione di tali prove documentali, per la prima volta, in appello, deve ritenersi preclusa in virtù del combinato disposto dell’art. 345 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 1.

Contro la sentenza di appello l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato un controricorso contenente un ricorso incidentale adesivo rispetto al ricorso principale dell’agente della riscossione.

Il Comune di Prato, la Prefettura di Benevento e la Cassa Nazionale Geometri non hanno svolto attività difensiva.

Il contribuente ha depositato una memoria difensiva ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

1. Con il primo motivo, rubricato “Falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 1, e del combinato disposto del citato D.Lgs., art. 1, comma 2, e dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, l’agente della riscossione ha dedotto che la sentenza impugnata è illegittima per aver stabilito che le relate di notifica non possono essere prodotte in appello per la prima volta, in quanto esse costituirebbero un nuovo mezzo di prova e come tale soggiacerebbero alla preclusione stabilita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 1, secondo cui in appello non possono essere prodotti nuovi mezzi di prova.

In sostanza, secondo l’agente della riscossione, la CTR non avrebbe considerato la portata del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, a norma del quale “è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti” in appello, nè la specialità “processuale” del giudizio dinanzi alle Commissioni tributarie, sancita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, rispetto al giudizio civile.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, la ricorrente deduce che la Commissione territoriale avrebbe errato nel ritenere che per documenti nuovi dovrebbe intendersi solo i documenti ulteriori rispetto a quelli già acquisiti, come nel caso in cui sussista la necessità di integrarli o anche produrli per la prima volta in relazione alla sopravvenienza di argomentazioni fattuali o giuridiche esposte nella sentenza impugnata. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, invece, consentirebbe, secondo l’agente della riscossione, la produzione di nuovi documenti anche in appello, a prescindere dall’epoca della loro formazione e dai motivi per i quali la parte interessata alla loro produzione non li abbia depositati in primo grado.

3. I motivi in cui si articola il ricorso sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

3.1 Essi sono fondati.

E’ orientamento costante di questa Corte che “in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributarla, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3 (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal citato D.Lgs., art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado” (Cass., sez. 5, n. 27774/2017, Rv. 64622301; cfr. anche Cass., sez. 5, n. 17164/2018, Rv. 64940101 e Cass., sez. 5, n. 8927/2018, Rv. 64771001).

4. Ne consegue l’accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa al giudice a quo, che si atterrà al suindicato principio di diritto e liquiderà anche le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale e quello incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR della Campania – Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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