Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7177 del 25/03/2010

Cassazione civile sez. III, 25/03/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 25/03/2010), n.7177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

EUROGLASS SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante,

C.N. e C.N. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, V. VIRGINIO ORSINI 21, presso lo studio

dell’avvocato CELESTE ANNA RITA, rappresentati e difesi dall’avvocato

PASANISI ALFREDO con studio in 74100 TARANTO Corso Umberto, 129 con

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 177/2006 del GIUDICE DI PACE di TARANTO,

emessa il 17/01/2006; depositata il 18/01/2006; R.G.N. 9921/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. PETTI Giovanni Battista;

udito il P.M. in persona delL’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 8 ottobre 2004 R.V. conveniva dinanzi al giudice di Pace di Taranto la srl Euroclass quale proprietaria di un escavatore che aveva provocato l’abbattimento di un muro di cinta e la rottura di una botte di vino che era contigua al muro e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, solidalmente con C.N. che operava sul mezzo.

Si costituivano i convenuti e contestavamo le pretese risarcitorie.

La lite era istruita con interpello e prova orale e fotografica.

2. Il giudice di Pace, con sentenza del 18 gennaio 2006, accoglieva la domanda e condannava in solido i convenuti al risarcimento dei danni nella misura di Euro 800,00 ed alle spese di lite.

3. Contro la decisione ricorrono la societa’ ed il C. deducendo tre motivi, resiste il R. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti, che per chiarezza vengono esposti in sintesi descrittiva.

Nel PRIMO MOTIVO si deduce error in procedendo, deducendosi la improcedibilita’ della domanda per mancata preventiva messa in mora dello assicuratore. La tesi e’ che la macchina escavatrice doveva considerarsi mezzo in circolazione.

Nel SECONDO MOTIVO si deduce genericamente un error in procedendo e il mancato assolvimento dell’onere della prova sul quantum debeatur.

Nel TERZO MOTIVO si deduce il difetto assoluto di motivazione sulla quantificazione del danno.

2. In senso contrario si osserva: quanto al primo motivo che correttamente il giudice di pace ha considerato la azione diretta del danneggiato nei confronti dei danneggianti, ai sensi dell’art. 2043 c.c., senza avvalersi dell’azione speciale che attiene a fatto illecito da circolazione. La scelta dei mezzi difensivi spetta alla parte agente e la controparte ha accettato il contraddittorio senza nulla eccepire.

Quanto al secondo motivo, che correttamente il giudice di pace ha considerato il fatto dannoso come da documentazione fotografica e prova orale e per interpello, senza commettere violazione di regole processuali o di valutazione delle prove. Inammissibile il terzo motivo, atteso che la motivazione risulta esistente ed adeguata anche in ordine alla quantificazione.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti in solido alla refusione delle spese del giudizio di cassazione in favore del resistente R., nella misura indicata nel dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solida a rifondere a R.V. le spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1100,00 di cui Euro 900,00 per onorari oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010

 

 

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