Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7177 del 21/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 21/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.21/03/2017),  n. 7177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22080-2015 proposto da:

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

DELLA PROVINCIA DI CASERTA P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SABINO TOMEI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

F.M.T. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE CASTRENSE 7, presso lo studio degli avvocati GIOVANNI

TAGLIALATELA e MONICA TAGLIALATELA, che la rappresentano e difendono

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3295/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/04/201 r.g.n. 323/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. BOGHETICH ELENA;

udito l’Avvocato SABINO TOMEI;

udito l’Avvocato GIOVANNI TAGLIALATELA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata il 24.4.2015 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Caserta, nonchè dagli architetti M.A. e D.C.D. avverso la sentenza, resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di accoglimento della domanda di F.M.T., dipendente dell’Ordine, tesa ad ottenere l’accertamento e la declaratoria di inefficacia, con tutte le conseguenze reintegratorie e risarcitorie, dei licenziamenti intimati in data 26.3.2010 dal Presidente e dal Segretario dell’Ordine e in data 20.6.2011 dal Consiglio.

La Corte territoriale, nel respingere i motivi di gravame, ha ritenuto che i licenziamenti erano stati intimati da organi incompetenti, non essendo stato istituito l’Ufficio per i procedimenti disciplinari, visto il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, come novellato dal D.Lgs. n. 150 del 2009.

Per la cassazione della sentenza propone impugnazione l’Ordine con un motivo. Resiste con controricorso la F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo l’Ordine censura la sentenza per violazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2009, dell’art. 2106 c.c. e della L. n. 300 del 1970, art. 7, rilevando che erroneamente, la Corte territoriale, ha ritenuto applicabile la disposizione che impone l’istituzione dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari, nonostante non siano presenti – presso l’Ordine – dipendenti con qualifiche dirigenziali o, comunque, altri dipendenti oltre la F..

2. – Il motivo è infondato.

3. – La Corte territoriale, ritenuta pacifica la mancata istituzione dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari e l’irrogazione dei licenziamenti dapprima ad opera del Presidente dell’Ordine e successivamente del Consiglio in qualità di organo direttivo dell’ente, ha osservato che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 4, – applicabile ratione temporis così come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2009 – richiede l’istituzione dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari, ufficio che è competente per la contestazione dell’addebito al dipendente sino all’irrogazione della sanzione con riguardo alle sanzioni più gravi e, in ogni caso, ove la struttura non disponga di un responsabile con qualifica dirigenziale. Ha rilevato, inoltre, che “ogni amministrazione, a seconda delle dimensioni, della struttura, dell’ambito in cui opera, può liberamente individuare e strutturare l’U. P. D., che, nella prassi applicativa, risulta inserito quasi sempre nell’ambito del servizio personale.” Il giudice di merito ha richiamato alcune decisioni di legittimità che prevedono come, in mancanza di specifiche norme che impongano la costituzione di un ufficio articolato e plurisoggettivo, l’Ufficio per il procedimento disciplinare può ben essere rappresentato da una sola persona ed interna all’ente, in quanto ogni amministrazione ed ente ha il potere di individuare il suddetto ufficio secondo il proprio ordinamento (Cass. nn. 10600/2004; 20981/2009).

4. – Tale giudizio, che implica un accertamento di fatto (circa la costituzione dell’Ufficio per il procedimento disciplinare) e che è stato condotto con motivazione adeguata, è corretto e conforme a principi elaborati da questa Corte e ormai consolidati.

5. – Posto che la nuova disciplina procedurale, di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009, si applica ai fatti disciplinarmente rilevanti per i quali la notizia dell’infrazione risulti acquisita dagli organi dell’azione disciplinare dopo l’entrata in vigore della riforma, ossia dal 16 novembre 2009 (Cass. n. 11985/2016), è stato ribadito che in materia di pubblico impiego privatizzato, ciascuna amministrazione ha il potere di individuare, secondo il proprio ordinamento, l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sicchè esso non deve necessariamente essere integrato da un ufficio articolato e plurisoggettivo, ma può essere rappresentato anche da una sola persona, interna all’ente (Cass. n. 12245/2015 che ha ritenuto conforme a legge la individuazione – presso un Consorzio costituito solo dal presidente, dal direttore e da un solo dipendente – del potere disciplinare in capo al direttore nei confronti dei dipendenti e in capo al presidente nei confronti del direttore, previa delibera del consiglio di amministrazione); nè vi è alcuna norma che imponga la struttura collegiale dell’Ufficio (Cass. nn. 12245/2015; 12109/2016). Tutte le fasi del procedimento disciplinare debbono essere svolte dall’Ufficio per i procedimenti disciplinari, competente anche per l’irrogazione delle sanzioni (salvo quelle comprese fra il rimprovero scritto e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a dieci giorni; Cass. nn. 11632/2016; 20429/2016); l’interferenza di organi esterni determina l’illegittimità del procedimento, e la nullità della relativa sanzione, solo qualora si sia tradotta in una compartecipazione sostitutiva e non meramente additiva (Cass. n. 11632/2016).

6. – Il giudice di merito, accertata la mancata costituzione dell’Ufficio per il procedimento disciplinare e l’intervento, in veste sostitutiva, del Presidente dell’Ordine e, poi, del Consiglio ai fini dell’irrogazione della sanzione disciplinare, ha correttamente confermato la sentenza di prime cure dichiarativa della illegittimità del provvedimento.

7. – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione del criterio della soccombenza.

8. – Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

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